L’art. 8 della legge sul divorzio (L. 898/1970) ha introdotto una procedura semplificata volta a tutelare il diritto al mantenimento nell’ipotesi in cui l’ex coniuge obbligato al versamento dell’assegno divorzile o al contributo al mantenimento per la prole si riveli inadempiente.
Infatti, oltre alla possibilità di recuperare coattivamente il credito mediante le vie dell’esecuzione giudiziaria, all’ex coniuge destinatario dell’assegno è riconosciuta una azione diretta nei confronti di quei soggetti tenuti a corrispondere periodicamente somme all’ex coniuge insolvente (ad esempio, il datore di lavoro, l’ente previdenziale o il conduttore di un immobile di sua proprietà).
Trattasi di una procedura stragiudiziale rivolta al terzo debitore dell’ex coniuge obbligato e finalizzata ad ottenere direttamente il pagamento da parte di quest’ultimo delle somme dovute.
Per questo tipo di domanda non occorre rivolgersi al Giudice e, pertanto, tale istituto presenta il vantaggio di una procedura più snella che eviti i costi e i tempi di un giudizio che dovrebbe invece essere instaurato nell’ipotesi di pignoramento presso terzi.
L’istituto si applica solo nell’ipotesi in cui in sede di divorzio sia stato disposto l’assegno di mantenimento del coniuge o della prole, restando inutilizzabile invece in sede di separazione.
avv. Marta Cipriani