Il TAR Lazio – Roma, sez. III, con la sentenza 27 novembre 2017 n. 11764, ha giudicato legittima l’esclusione di un operatore economico da una gara per difetto dei requisiti di capacità tecnica, non avendo realizzato, nel periodo di riferimento 2012-2016, un fatturato complessivo almeno pari a Euro 200 milioni.
Il Giudice amministrativo ha chiarito che il contratto di avvalimento non poteva valere per integrare il requisito di capacità tecnica del fatturato, giacché l’impresa ausiliaria aveva sede legale in un Paese non aderente all’Accordo sugli Appalti Pubblici né ad altri accordi internazionali che assicurino condizioni di reciprocità concorrenziale agli operatori economici dell’Unione Europea nel settore degli appalti in detto Paese -nel caso deciso si trattava dell’India- (cfr. art. 49 del D.Lgs. n.50 del 2016).
Secondo il TAR, ancorché la società fosse di nuova costituzione, avrebbe ben potuto comprovare la propria capacità tecnica tramite documentazione alternativa, soggetta alla valutazione di idoneità della stazione appaltante ex art. 86 e all. XVII del D.Lgs. n.50 del 2016, e non già pretendere di modificare i requisiti fissati dal Bando di gara, per di più non oggetto di impugnazione. In particolare, l’operatore economico non poteva, al fine di comprovare la propria capacità tecnica, estendere il periodo di riferimento di realizzazione del fatturato oltre l’intervallo di tempo 2012-2016 fissato nella lex specialis di gara.
avv. Paola Balzarini