L’art. 97, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte con il “correttivo” (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56), prevedeva che la soglia di anomalia venisse determinata quale “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra”.
La disposizione va interpretata nel senso: a) di escludere il 10% (arrotondato all’unità superiore) delle offerte di maggior ribasso e altrettante di quelle di minor ribasso (cd. taglio delle ali); b) dopo aver effettuato il taglio delle ali, occorre sommare i ribassi rimasti, indi calcolarne la media aritmetica; c) se la prima cifra dopo la virgola della somma suddetta è una cifra pari, oppure è zero, la media resta invariata; se è dispari, allora la media viene diminuita di una percentuale pari a tale cifra.
È quanto ha statuito il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 23 gennaio 2018 n. 435, cercando di chiarire i dubbi interpretativi suscitati dall’art. 97, comma 2, del nuovo Codice appalti, non senza, peraltro, ribadire la poca linearità della disposizione, destinata a condurre, a seconda dell’esito del sorteggio fra i cinque metodi di calcolo della soglia di anomalia ivi previsti, a risultati della gara radicalmente diversi.
avv. Paola Balzarini