Con sentenza n. 9672/2018, la Corte di Cassazione – sez. tributaria ha dichiarato ammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dei soci di una società cessata e cancellata dal Registro delle Imprese successivamente alla sentenza di appello, disattendendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva da questi proposta, eccezione fondata sulla circostanza che nessuna somma fosse stata ripartita fra loro ed esito della fase di liquidazione per mancanza di attivo.
Così decidendo, gli Ermellini, sulla scia delle sentenze nn. 9094/2017 e 15035/2017, hanno definitivamente preso le distanze dal precedente orientamento (da ultimo Cass. 2444/2017 ) secondo cui “gli ex soci possono ritenersi subentrati nel lato passivo del rapporto di imposta solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione” sicché “l’accertamento di tali circostanze costituisce presupposto dell’assunzione in capo al socio della qualità di successore e correlativamente della sua legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo”.
Tali conclusioni non sono state ritenute in linea con i principi affermati dalle S.U. (sentenze 6079 e 6072 / 2013) che individuano sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all’esito della cancellazione a prescindere dall’avere questi goduto o meno di qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.
Il limite di responsabilità di cui all’art. 2495 cc non incide dunque sulla legittimazione processuale degli (ex) soci – di talché l’impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società cancellata deve essere rivolta nei loro riguardi – ma al più sul requisito processuale dell’interesse ad agire, per il caso in cui il su accennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l’inutilità di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio. Peraltro tale interesse non è escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si trasferiscono ad essi, in regime di contitolarità o comunione indivisa.
avv. Francesca Marra