La Corte Cassazione, con l’ordinanza n. 27938 del 5.11.2018, ritenendo la questione oggetto di decisione di “particolare rilevanza” si è recentemente pronunciata d’ufficio, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3, sul seguente interrogativo: se il fallimento del soggetto che abbia concluso, in qualità di comodante, un contratto di comodato immobiliare a tempo determinato, pronunciato dopo la stipulazione di quest’ultimo, possa, o meno, configurarsi come evento idoneo a determinare l’obbligo del comodatario di restituire immediatamente, alla curatela che lo richieda, il bene che ne costituisce l’oggetto.
Gli Ermellini hanno evidenziato che il curatore fallimentare del comodante, in ragione dell’effetto di spossessamento e di pignoramento generale dei beni del debitore derivante dalla dichiarazione di fallimento, subentra ope legis nel contratto di comodato nei limiti in cui lo stesso sia opponibile alla massa dei creditori.
Detti Giudici hanno altresì precisato che il contratto di comodato è essenzialmente gratuito sicché al detentore del cespite che ne costituisce l’oggetto non è certamente accordabile, nei confronti del fallimento, una tutela analoga a quella spettante al conduttore (tenuto, invece, al pagamento di un canone come corrispettivo della detenzione del bene locatogli), ricordando che la posizione del comodatario è, in linea generale, meno protetta rispetto a quella del conduttore, stante l’inopponibilità del contratto di comodato al terzo acquirente della cosa, inopponibilità in virtù della quale il comodatario non può pretendere di fare valere effetti del contratto nei confronti dello stesso.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2 il comodante, anche prima del termine di scadenza del contratto eventualmente convenuto, e, comunque, prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, può esigerne la restituzione immediata se colto da un bisogno urgente e non previsto al momento della stipulazione del contratto. Tale condizione è , secondo il Supremo Collegio, integrata dalla “necessità della curatela di riottenere subito quel cespite, libero da persone e cose, per il migliore soddisfacimento (attraverso una locazione o la vendita dello stesso) dei creditori concorsuali: situazione, quest’ultima, da ritenersi, prevalente rispetto ad eventuali necessità abitative del comodatario, e, come tale, idonea a giustificare il recesso esercitato dalla prima”.
Alle luce delle su esposte considerazioni è stato affermato il seguente principio di diritto nell’interesse della legge: “in tema di comodato immobiliare a tempo determinato, il fallimento del comodante pronunciato dopo la stipulazione del relativo contratto genera l’obbligo del comodatario di restituire immediatamente, alla curatela che lo richieda, il bene oggetto del contratto stesso”.
avv. Francesca Marra