A distanza ormai di quasi due anni dall’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, la giurisprudenza è ancora contrastante circa l’applicazione retroattiva ai fatti storici avvenuti prima della sua entrata in vigore. Se, infatti, la giurisprudenza di legittimità cristallizza la propria posizione con la sentenza n. 26517 del 9 novembre 2017, negando l’applicazione retroattiva della nuova normativa in ragione di quella vigente nel momento in cui è accaduto il fatto, posizione opposta è invece confermata in diverse occasioni dalla giurisprudenza di merito.
L’ormai nota Legge n. 24 del 8 marzo 2017 (meglio conosciuta, appunto, come Legge Gelli-Bianco), intervenuta con l’intento di superare le criticità emerse dall’applicazione della precedente Legge Balduzzi, ha sostanzialmente innovato la natura e il regime della responsabilità civile medica, prevedendo una bipartizione differenziata tra la posizione della struttura sanitaria e quella del medico, dalla quale derivano sostanziali e ovvie conseguenze.
Infatti la struttura sanitaria si trova a rispondere dei fatti illeciti conseguenti alle condotte dolose e colpose degli operatori sanitari di cui si avvale, anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura stessa, a titolo di responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c.: in altre parole, l’azione si prescrive in dieci anni, rimanendo in capo alla struttura l’onere di provare l’esatto adempimento delle opere.
L’operatore sanitario, invece, risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c. a titolo di responsabilità extracontrattuale, prevedendo un termine prescrizionale di cinque anni ed un gravoso onere della prova in capo al danneggiato, il quale deve provare il fatto illecito, il danno, l’elemento soggettivo e il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso.
È di tutta evidenza, dunque, come la Legge Gelli-Bianco modifichi la responsabilità e il limite della rivalsa della struttura nei confronti del professionista, con conseguenti maggiori oneri posti a carico della stessa, a tal punto che l’applicabilità retroattiva o meno della Legge a fatti storici precedenti alla sua entrata in vigore risulta non solo un problema giuridico ma anche economico.
avv. Marta Cipriani