In tema di appalto, con la recente sentenza n. 444/2019 del 10 gennaio 2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul regime di responsabilità in solido tra l’appaltatore e il committente, con specifico riferimento al trattamento retributivo e contributivo maturato dai lavoratori dipendenti impiegati nella realizzazione dell’opera oggetto di appalto.
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul rigetto, da parte della Corte d’Appello di Firenze, del gravame proposto dall’obbligato solidale condannato in primo grado al pagamento delle somme retributive dovute ad una lavoratrice occupata in servizi di pulizia subappaltati dalla contraente diretta del committente.
La Suprema Corte, nel precisare che la solidarietà del committente costituisce un’obbligazione propria, ha delineato l’ambito applicativo dell’art.29 del D. Lgs n.276 del 2003. Ed infatti secondo gli Ermellini “La responsabilità riguarda, pertanto, solo i crediti maturati nel periodo di durata del contratto di appalto e in ragione della prestazione resa per la realizzazione dell’opera o del servizio commissionati. Seppure la norma (sino alle modifiche del 2012, con particolare riferimento al T.F.R.) non lo specifichi, la responsabilità solidale deve ritenersi limitata solo ai crediti retributivi maturati nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Invero, la logica della solidarietà imposta dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 si basa sul rafforzamento della garanzia patrimoniale a favore del lavoratore con riguardo al pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto cui ha personalmente dedicato le sue energie lavorative avendo, limitatamente ad esso, come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l’impresa appaltante, la quale risulta, peraltro, completamente estranea al rapporto di lavoro svolto al di fuori dell’esecuzione dell’appalto (cfr. Cass. n. 17725 del 2017 seppur con riguardo alla disposizione normativa frutto delle modifiche del 2012). Di conseguenza, il committente risponde solamente per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto di lavoro coinvolto dall’appalto e, nella specie, della sola quota parte di T.F.R. maturato dal lavoratore nell’ambito dello specifico appalto”.
Le implicazioni pratiche di tale pronuncia sono di tutta evidenza notevoli. Da un lato il lavoratore, rimasto privo dei dovuti emolumenti retributivi e contributivi, potrà convenire in giudizio indistintamente il committente, l’appaltatore o il subappaltatore. Di converso, ne deriva l’apprezzabile e particolare premura che la parte committente dovrà avere nella speculare selezione e designazione dell’appaltatore. Tale giudizio di affidabilità non solo coinvolgerà le qualità tecnico-professionali dell’Impresa, ma anche la sua solidità patrimoniale, l’eventuale grado di solvibilità dei debiti e la regolarità retributiva e contributiva nei confronti dei suoi lavoratori dipendenti.
avv. Stefania Massarenti