Con Sentenza n. 18283/2019, pubblicata lo scorso 8 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha dichiarato la legittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore, il quale reiteratamente aveva violato le norme contrattuali collettive relative alla comunicazione delle assenze, causando così un grave pregiudizio all’organizzazione aziendale.
Nel caso preso in esame, la Corte di Cassazione ha sanzionato la condotta di un lavoratore che strategicamente si assentava sistematicamente per malattia in prossimità del weekend, comunicando la circostanza all’azienda datrice con modalità tali da rendere praticamente impossibile il controllo ispettivo datoriale. Nello specifico la società datrice aveva nel tempo, più volte, contestato al lavoratore le suddette mancanze, adottando nei confronti dello stesso, dapprima delle sanzioni di carattere conservativo ed infine il licenziamento.
In linea con la ricostruzione oggettiva della vicenda storica da parte della Corte territoriale, la Sezione lavoro della Suprema Corte, ha osservato che la sentenza impugnata ha correttamente ravvisato nelle condotte del ricorrente “una precisa metodica”, consistente in particolare, nell’inviare la comunicazione della malattia in stretta prossimità con la scadenza del termine utile fissato dal contratto collettivo applicato in azienda (2 ore dall’inizio del turno lavorativo) nonostante lo stesso fosse pienamente a conoscenza della propria malattia, ovvero, in alcuni casi oltre la scadenza dello stesso termine, o ancora nella strategica manifestazione della malattia al giovedì e nel suo perdurare per il venerdì, per poi riprendere il lunedì successivo e durare uno o due giorni ancora e nella ritardata, e a volte assente, comunicazione del certificato medico all’azienda.
A parere dei giudici di legittimità il carattere ripetuto ed intenzionale del comportamento del dipendente integra certamente un “inadempimento di notevole gravità e tale da arrecare pregiudizio all’organizzazione aziendale, posta nella condizione di non poter mai attivare il controllo ispettivo previsto in caso di malattia del dipendente”, e pertanto, alla luce della normativa in materia di licenziamenti, legittima il licenziamento per giustificato motivo soggettivo del suo autore.
La Corte Suprema ha così concluso per la integrale infondatezza delle doglianze del lavoratore ricorrente confermando la legittimità del licenziamento irrogato dalla datrice di lavoro e condannando lo stesso alla refusione delle spese processuali per tutti i gradi di giudizio.
avv. Stefania Massarenti