Con il D.L. n. 124/2019 il Legislatore torna ad occuparsi del diritto penale tributario (CAPO IV, art. Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti).
Le principali novità, anche se con entrata in vigore differita, consistono essenzialmente:
- nell’innalzamento delle pene edittali, minime e massime, della maggior parte dei reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000 accompagnate da alcune ipotesi circostanziali attenuate;
- nell’abbassamento delle soglie di rilevanza penale dell’imposta evasa per le fattispecie di cui agli artt. 10 bis e 10 ter;
- nell’estensione della confisca allargata prevista dall’art. 240 bis c.p. a specifiche figure di reati tributari connotati dalla fraudolenza specificatamente previste dal nuovo art. 12 ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in caso di condanna o patteggiamento, al ricorrere di determinate condizioni;
- nell’estensione del reverse charge nel versamento delle ritenute, ai fini del contrasto all’illecita somministrazione di manodopera, viene introdotta una nuova fattispecie penale nei confronti dei committenti di un’opera o di un servizio ad un’impresa (nuovo art. 17 bis d.lgs. n. 241/1997 “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”).
La novità più significativa consiste però nell’inserimento di alcune fattispecie di reati tributari, tutte connotate dalla fraudolenza, tra i reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001 nel nuovo art. 25 quinquesdecies. In particolare, rispetto all’impianto iniziale previsto dal DL 124/2019, in sede di esame da parte della Commissione Finanze della Camera, oltre alla fattispecie di cui all’art. 2, dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sono state aggiunte le ipotesi di reato di cui agli artt. 3, 8, 10 e 11 del D.Lgs. n. 74/2000; altresì è stato introdotto l’innalzamento di 1/3 della sanzione a carico dell’ente quando lo stesso ha conseguito un profitto di rilavante entità. Ciò che però assume un aspetto di notevole rilevanza è l’applicazione delle misure interdittive, in precedenza escluse dal decreto, ovvero: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per le prestazioni di pubblico interesse; l’esclusione delle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi nonché il divieto di pubblicizzare i propri prodotti o beni.
Alla luce di tali importanti novità, diviene quindi imprescindibile provvedere quanto prima ad un adeguamento del Modelli Organizzativi attraverso una analisi del rischio fiscale con conseguente previsione ed implementazione di misure organizzative idonee a prevenire tali reati in quanto è evidente che, in caso di condanna della persona fisica per uno dei reati tributari presupposto di cui sopra, la sanzione amministrativa per l’Ente diviene quasi automatica.
avv. Monica Alberti