Una delle domande più frequenti sulle misure adottate dal Governo nella “fase 2” riguarda la possibilità dello svolgimento di riunioni private e, nello specifico, di riunioni condominiali.
Già l’art. 1, comma 10, del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, che non menzionava espressamente le riunioni di condominio ma riferiva inesorabilmente anche a queste, autorizzava lo svolgimento delle riunioni private prescrivendo l’obbligo del rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra tutti i partecipanti.
La conferma ufficiale è stata fornita dall’aggiornamento delle FAQ del Governo, pubblicato l’1 giugno 2020, che ha dato il via libera allo svolgimento delle riunioni in presenza: “le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono svolgersi in presenza fisica dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali e spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni.”
Resta in capo all’amministratore, pena la sanzione amministrativa di cui all’art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020, l’onere di individuare in via discrezionale una sala di capienza e di requisiti adeguati a garantire la distanza di sicurezza tra i partecipanti, tenuto conto comunque del limite territoriale costituito dalla necessità di scegliere una sede entro i confini della città in cui sorge il condominio, ciò anche per le località di villeggiatura.
Nel caso in cui il luogo della riunione sia espressamente determinato nel Regolamento Condominiale, l’amministratore potrà opzionare un luogo differente da quello stabilito solo qualora questo non dovesse rispondere alle caratteristiche di ampiezza richieste per assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro, atteso che le norme anti-contagio di natura pubblicistica prevalgono sulle disposizioni regolamentari.
In ogni caso, il locale dovrà essere sufficientemente ampio per consentire il rispetto della distanza interpersonale tra i partecipanti, dovrà essere dotato di finestre e dovrà ovviamente essere stato sanificato prima della riunione; se però il locale non è stato utilizzato entro i 10 giorni precedenti, sarà sufficiente la semplice pulizia ordinaria poiché, come da Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020, il virus del COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere sulle superfici più a lungo di questo tempo.
In quest’ottica la ABICONF (Associazione Nazionale degli Amministratori dei Beni Immobili Confcommercio) ha fornito utili e concrete indicazioni per il regolare svolgimento delle assemblee e, tra le tante, ha previsto che “La distanza interpersonale di almeno un metro comporta l’utilizzo di spazi ampi. Per fornire un elemento di misura (del tutto rivedibile a seconda della conformazione dei luoghi) ci si potrebbe riferire a circa 5 mq in media a persona. Pertanto, in uno spazio di 100 mq con scarsi arredi potrebbero alloggiarsi 20 persone”.
Rimane il dubbio circa la facoltà alternativa di svolgimento delle assemblee condominiali da remoto, modalità che il Governo parrebbe aver ritenuto “compatibili con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni” ma che, di fatto, non è ancora stata inserita in alcuna previsione legislativa.
avv. Marta Cipriani