Esistono due tipologie di tamponamenti a catena, quello in movimento e quello da fermi. Il primo avviene, ad esempio, quando una macchina frena improvvisamente causando un tamponamento da parte dell’auto immediatamente dietro, che a sua volta viene tamponata da tergo e così via. Nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, II comma, c.c., a norma del quale “Nel caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Si tratta di una presunzione “iuris tantum” di colpa in egual misura dei conducenti dei veicoli (tamponanti e tamponati), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante. Tale presunzione fa scaturire in capo ad ogni conducente la responsabilità nei confronti del veicolo che gli sta davanti per i danni che questo abbia subito nella sua parte posteriore. È fatta salva, però, la possibilità di fornire adeguata prova liberatoria e di essere così tenuti indenni dall’addebito di responsabilità; occorre all’uopo dimostrare di “avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”, ex art. 2054, I comma, c.c. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 18/02/2021 n. 4304.
La seconda forma di tamponamento a catena si verifica, invece, in caso di scontri tra veicoli fermi in colonna. In questo caso il responsabile delle collisioni è esclusivamente il conducente che con la sua condotta genera la prima collisione dalla quale promanano i successivi tamponamenti, ossia l’ultimo della colonna. Le richieste risarcitorie andranno, quindi, rivolte unicamente al veicolo che ha cagionato il primo scontro.
Come in tutti gli incidenti stradali, anche nei tamponamenti a catena sono le assicurazioni chiamate a risarcire i danni. Con ordinanza n. 3146/2017 la Corte di Cassazione ha precisato che la procedura di indennizzo diretto possa essere utilizzata anche in caso di incidenti che coinvolgono più di due veicoli a condizione che la colpa ricada su un solo automobilista. In tale caso, i danneggiati potranno richiedere il risarcimento ognuno alla propria compagnia assicurativa. Qualora, invece, la responsabilità dell’incidente andasse attribuita a più conducenti, non potrebbe operare il criterio dell’indennizzo diretto, con la conseguenza che la richiesta di risarcimento andrebbe effettuata alla compagnia assicurativa di chi ha violato il codice della strada.
Ne deriva che nel tamponamento a catena in movimento non può trovare applicazione il sistema dell’indennizzo diretto, sussistendo una presunzione di corresponsabilità in egual misura in capo ai singoli conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente. A pagare i danni sarà, pertanto, ciascuna assicurazione della auto coinvolte nella misura del 50% ciascuna. Nel caso di tamponamento a catena tra veicoli fermi, invece, può operare il criterio dell’indennizzo diretto in quanto l’unico responsabile è colui che genera la prima collisione. A pagare il danno nella misura del 100% sarà, quindi, l’assicurazione del primo veicolo che ha tamponato ma i danneggiati potranno rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicurativa per il risarcimento.
avv. Federica Boga