Il ricorso deciso dal Consiglio di Stato con sentenza 19.01.2021 n. 584 ha visto opposti una società erogatrice di gas e ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), laddove la prima ha chiesto ai Giudici di Palazzo Spada la riforma della sentenza del TAR Milano, che aveva ritenuto legittime le sanzioni comminate dall’Autorità, nonostante il mancato rispetto – da parte di ARERA – dei termini di conclusione del procedimento.
Il Consiglio di Stato, dopo ampia analisi della normativa e della giurisprudenza intervenute sul punto, ha stabilito che il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio promosso da ARERA ha natura perentoria, sicché il suo superamento inficia il provvedimento sanzionatorio.
In particolare, secondo l’art. 45, co. 5 e 6, del D.Lgs. n. 93/2011, per i procedimenti sanzionatori di ARERA, il termine per la notifica degli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica è di 180 giorni. Secondo la norma citata, spetta all’Autorità dotarsi di un proprio regolamento, nel quale disciplinare i procedimenti sanzionatori di sua competenza.
L’Autorità, con proprio Regolamento (Del. 243/2012), ha dunque preso atto del suddetto termine di 180 giorni ma, in considerazione dell’eterogeneità delle violazioni e, conseguentemente, della diversa complessità dell’istruttoria e dei procedimenti sanzionatori volti ad accertare le violazioni, ha ritenuto non opportuno fissare in via generale il termine massimo di conclusione del procedimento, ritenendo che la sede migliore per farlo sia la singola delibera di avvio, in quanto solo in essa è possibile rapportare la durata del procedimento alla sua complessità. Inoltre, l’Autorità ha considerato come ordinatori i termini del procedimento sanzionatorio.
Nel caso di specie, ARERA ha adottato il provvedimento finale ben al di là del complessivo termine di 270 giorni, dalla stessa indicato quale termine per la conclusione dello specifico procedimento sanzionatorio.
Il Collegio ha giudicato inaccettabile una tale oscillazione di comportamenti, soprattutto in un campo così delicato per operatori economici, imprese e cittadini, laddove, considerata la natura (quasi penale) del procedimento sanzionatorio, si fa pressante l’esigenza della certezza del diritto. Il termine fissato per l’adozione del provvedimento finale non può quindi che avere natura perentoria, a prescindere da un’espressa qualificazione in tal senso nella legge o nel regolamento che lo preveda, attesa la stretta correlazione sussistente tra il rispetto di quel termine e l’effettività del diritto di difesa dell’incolpato, avente rilievo costituzionale (articoli 24 e 97 Cost.), oltre che per l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e delle posizioni soggettive.
avv. Alessandra Brignoli