L’art. 2395 c.c. prevede che il socio di una società di capitali possa agire individualmente nei confronti degli amministratori per chiedere il risarcimento dei danni direttamente provocatigli da atti colposi o dolosi di questi ultimi.
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 11223/2021, ha confermato l’orientamento secondo cui tale disposizione può essere applicata analogicamente nel campo della società di persone, evidenziando la sussistenza di una eadem ratio rispetto all’azione prevista per le società di capitali, atteso che anche la società personale, seppure priva di autonoma personalità giuridica, costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, sicché, pure con riguardo ad essa è configurabile una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società.
L’azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone coesiste, dunque, con l’azione concessa a quest’ultima per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell’inadempimento, da parte dei predetti, dei doveri statutari o legali. Si tratta di un’azione di natura extracontrattuale che si basa sull’art. 2043 c.c. e, come detto, sull’applicazione analogica dell’art. 2395 c.c.
È tuttavia importante sottolineare che il socio può fondatamente lamentare solo il danno subito in conseguenza diretta ed immediata del mancato assolvimento dei propri compiti da parte dell’organo amministrativo, mentre non può pretendere il ristoro del danno che sia il riflesso del pregiudizio derivato patrimonio sociale, appartenendo il diritto alla conservazione di detto patrimonio unicamente alla società è non ai singoli soci.
Alla luce di tale generale e consolidato principio, il socio non può legittimamente rivendicare, tramite l’azione individuale, la mancata percezione degli utili dovuta alla sostanziale incapienza dell’attivo societario provocata dalla malagestio dell’amministratore, trattandosi di conseguenza indiretta ed eventuale della condotta di quest’ultimo.
Il socio può invece dolersi, con azione individuale, della lesione del proprio diritto agli utili, laddove essa derivi dall’omessa presentazione, da parte dell’amministratore, del rendiconto – la cui approvazione è, nelle società di persone, il presupposto per la loro distribuzione – essendo il danno direttamente conseguente all’inadempimento da parte dell’organo gestorio dello specifico obbligo di distribuzione degli utili, ovviamente ove sussistenti.
avv. Francesca Marra