Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, in vigore dal 25 febbraio scorso, ha introdotto, con l’art. 38, contenuto nel Capo VII del Titolo II, una serie di disposizioni che sono chiaramente finalizzate a rendere maggiormente appetibile l’accesso alla composizione negoziata della crisi, disciplinata dagli artt. 12 e segg. CCII.
Tale strumento, infatti, nonostante le iniziali elevate aspettative, non ha avuto il successo sperato e ciò anche per le difficoltà riscontrate dagli imprenditori nel produrre la copiosa documentazione necessaria per la formulazione dell’istanza.
Il primo comma del richiamato art. 38 prevede che nei casi in cui l’imprenditore riesca a raggiungere un accordo con i creditori, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), CCII, l’Agenzia delle Entrate «può» concedere un piano di rateazione del debito tributario fino a centoventi rate, sempre che risulti una comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa dalla documentazione allegata all’istanza che deve essere sottoscritta anche dall’esperto nominato per facilitare la composizione della crisi.
Dunque, la nuova disposizione consente di estendere – sulla base di una scelta discrezionale riservata all’amministrazione finanziaria – la misura premiale della rateizzazione dal massimo di 72 rate (che ai sensi dell’art. 25-bis, comma 4, CCII devono essere sempre concesse) fino a 120 rate.
Il secondo comma dell’art. 38 stabilisce poi che, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi previsti dall’art. 23 CCII, si applichino le regole di cui l’art. 26, comma 3-bis, del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, norma questa che prevede che l’imprenditore emetta la nota di variazione IVA per mancato pagamento con le stesse modalità previste per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione, cioè obbligando il debitore ad annotare in aumento le note e a riversare il debito.
Ciò comporta che quando l’accordo raggiunto tra il debitore e i suoi creditori preveda la rinuncia al pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, dovuto dal committente o dal cessionario, il prestatore del servizio o il cedente avranno diritto a portare in detrazione nelle future dichiarazioni l’IVA già versata.
Infine, per sveltire e semplificare l’accesso alla composizione negoziata, il terzo comma dell’art. 38 stabilisce che – fino al 31 dicembre 2023 – quando accede alla composizione negoziata della crisi, l’imprenditore può depositare, in luogo del certificato unico dei debiti tributari di cui all’art. 364 comma1 del D. Lgs. 14/2019, del certificato relativo alla situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e del certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’art. 363 comma 1, previste dall’art. 17 CCII, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, le certificazioni medesime.
Questa possibilità dovrebbe agevolare notevolmente l’accesso alla procedura, in quanto l’assenza di certificati tributari e previdenziali richiesti dall’art.17 CCII non potrà più determinare ritardi o impedimenti nella presentazione della domanda.
avv. Francesca Marra