La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con la sentenza n. 35314 del 22 agosto 2023, richiamando un proprio orientamento giurisprudenziale (Cass. Pen., Sez. III, 28.03.2022 n. 11087, Cass. Pen., Sez. III, 04.05.2021 n. 30689) ha ribadito che, in tema di reati tributari, “nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione, nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull’andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all’art. 2392 c.c.”.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il dettato normativo dell’art. 2392 c.c. (che regola la posizione di garanzia degli amministratori all’interno delle società per azioni), applicato dal consolidato orientamento giurisprudenziale, dispone che i consiglieri di amministrazione sono “solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o attribuite in concreto a uno o più di essi [ai sensi dell’art. 2381 comma 2 c.c., n.d.r.]” e, al comma 2, ribadisce specificamente che, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 2381 c.c. (il quale attribuisce al consiglio di amministrazione il potere di determinare il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, di impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega, nonché di valutare, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione), gli amministratori sono in ogni caso “solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”.
Pertanto, si dovrà distinguere l’ipotesi di consiglio di amministrazione con o senza deleghe e, laddove l’atto non rientri nelle attribuzioni proprie del delegato comitato esecutivo o di qualcuno dei consiglieri, tutti i componenti del consiglio di amministrazione ne rispondono, salvo qualora si versi nell’ipotesi del comma 3 dell’art. 2392 c.c., secondo cui “la responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale”.
La sentenza in commento è di particolare rilievo perché sottolinea ancora una volta l’importanza di ripartire e definire compiti, ruoli e responsabilità all’interno dell’organo gestorio.
Esattamente come avviene in materia prevenzionistica e ambientale anche con riferimento alla gestione degli adempimenti tributari, in assenza di espressa delega sussiste quindi il concreto rischio di un’estensione della responsabilità penale, a titolo di concorso, a tutto il consiglio di amministrazione.
Come noto, infatti, ai sensi della disciplina tributaria il soggetto attivo degli illeciti dichiarativi è il contribuente, ossia la persona fisica o giuridica tenuta alla sottoscrizione e presentazione della dichiarazione dei redditi.
In particolare, nel caso di società la dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata dal suo legale rappresentante, così come stabilito a pena di nullità dall’art. 1 comma 4 D.P.R. 322/1998. Obbligo tributario che viene considerato di natura personale e non delegabile, tanto che l’eventuale delega ad un professionista esterno o ad un’altra funzione aziendale di predisporre e presentare la dichiarazione dei redditi non esonera comunque il contribuente da responsabilità penale per fraudolenta o omessa dichiarazione.
Pertanto, in sistemi organizzativi sempre più complessi e articolati, diventa imprescindibile individuare all’interno dell’organo gestorio il contribuente, ovvero il soggetto dotato delle competenze e dei poteri necessari per la gestione di tutti gli adempimenti fiscali onde evitare risalite o estensioni di responsabilità che potrebbero compromettere la sopravvivenza stessa della società.
avv. Monica Alberti