Spesso le leggi di gara prevedono una doppia riparametrazione dei punteggi tecnici:
- la prima, da applicare a ciascun elemento di valutazione di natura discrezionale: si attribuisce il punteggio massimo all’offerta che ha ottenuto il coefficiente o il punteggio migliore e si proporzionano ad esso le altre offerte;
- la seconda, da applicare al punteggio tecnico complessivo: si attribuisce il punteggio tecnico massimo totale all’offerta che ha ottenuto, complessivamente, il miglior punteggio (risultante dalla somma dei punteggi assegnati per ciascun elemento, già riparametrati) e si proporzionano ad esso le altre offerte.
Altrettanto spesso, le leggi di gara prevedono un determinato punteggio tecnico minimo complessivo da superare – la c.d. soglia di sbarramento (ad esempio, 40 punti) – pena l’esclusione dalla gara.
Sorge, quindi, il dubbio di come applicare la soglia di sbarramento, potendo ipotizzarsi tre alternative: rispetto ai punteggi assegnati anteriormente alla prima riparametrazione? O successivamente alla prima riparametrazione? Oppure successivamente alla seconda riparametrazione?
Secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 18 ottobre 2023, n. 9075), la soglia di sbarramento va calcolata rispetto ai punteggi attribuiti anteriormente alla prima riparametrazione.
In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che “il senso della previsione di una soglia di sbarramento è proprio quello di fissare un livello qualitativo al di sotto del quale l’offerta non può essere presa in considerazione, e tale livello non può che collegarsi alla valutazione oggettiva o assoluta (i.e., … anteriormente alla riparametrazione dei punteggi) dell’offerta in relazione ai criteri discrezionali (in tal senso, cfr. chiaramente Cons. Stato, V, 12 ottobre 2022, n. 8728, in cui si pone in risalto, da un lato che la soglia di sbarramento va applicata “sulle offerte non riparametrate”, dall’altro che il meccanismo della riparametrazione rileva soltanto in caso di presentazione di una pluralità di offerte, e che “se si consentisse la verifica della soglia di sbarramento dopo la riparametrazione dell’unica offerta con attribuzione alla stessa, per effetto del meccanismo di riparametrazione, del massimo punteggio [v]errebbe […] frustrato l’interesse della stazione appaltante a selezionare le imprese tra quelle che superano una certa soglia”; cfr. in merito già Id., 12 giugno 2017, n. 2852)”.
La pronuncia in esame va segnalata, inoltre, per avere distinto la natura della soglia di sbarramento del punteggio tecnico da quella della soglia di anomalia delle offerte, ritenendo logica l’applicazione di quest’ultima dopo la prima riparametrazione, ed anteriormente alla seconda riparametrazione.
La soglia di anomalia, infatti, “si pone in una distinta prospettiva (di ordine relativo, considerata cioè la modulazione delle varie offerte nell’attribuzione dei punteggi) a fini di rilevazione di quelle anomale, mentre il giudizio di superamento di una soglia qualitativa minima per l’ammissione dell’offerta presenta carattere assoluto, assolvendo appunto alla funzione di far accedere le sole offerte che presentino un livello qualitativo sufficiente”.
avv. Matteo Parini