SLM | NEWS La ripartizione del trattamento pensionistico di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite.

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SLM | NEWS La ripartizione del trattamento pensionistico di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite. 1400 800 Federica Boga

Con l’ordinanza n. 21997 del 5 agosto 2024 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali. Ha in particolare precisato che si deve riconoscere alla convivenza more uxorio non una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto e autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi la stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, tenendo, tuttavia, distinta la durata della convivenza prematrimoniale da quella del matrimonio, cui soltanto si riferisce il criterio legale.

Devono essere presi in considerazione anche l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge e le condizioni economiche dell’ex coniuge e del coniuge superstite.

Il meccanismo divisionale sopra esposto, infatti, è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell’ex coniuge e del coniuge convivente durante la vita del dante causa, rispettivamente con l’assegno di divorzio e con la condivisione dei beni suscettibili di valutazione economica.

Tale soluzione è condivisa anche dalla Corte Costituzionale, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, L. n. 898 del 1970, nella parte in cui prevede esclusivamente la durata del rapporto matrimoniale quale criterio di ripartizione della pensione di reversibilità tra divorziato e coniuge superstite.

Da ultimo, occorre precisare che il concorso di più coniugi, superstite e divorziato/divorziati, lascia comunque inalterata la misura complessiva del rateo pensionistico spettante alla categoria del coniuge, pari al 60%, misura che andrà pertanto divisa tra tutti i coniugi concorrenti.

avv. Federica Boga

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