SLM | NEWS Patti parasociali: validità del patto di opzione put e divieto di patto leonino.

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SLM | NEWS Patti parasociali: validità del patto di opzione put e divieto di patto leonino. 1400 800 Francesca Marra

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27283 depositata lo scorso 22 ottobre, si è pronunciata con riguardo a una vertenza avente per oggetto la validità di una scrittura privata di permuta azionaria che prevedeva l’obbligo di uno dei soci di manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. put) entro un termine determinato e il corrispondente obbligo dell’altro socio di acquisto della partecipazione sociale a un prezzo prestabilito pari a quello di acquisto, oltre interessi sull’importo dovuto e rimborso dei versamenti attuati nelle more a favore della società.

Nell’occasione, i Supremi Giudici hanno ricordato sinteticamente, rimandando alla disamina più approfondita attuata con la sentenza n. 22375 del 25 luglio 2023,  che con  l’espressione “patto parasociale” si intende quell’accordo contrattuale che intercorre fra più soggetti (di norma due o più soci, ma anche tra soci e terzi), finalizzato a regolamentare il comportamento futuro che dovrà essere osservato durante la vita della società o, comunque, in occasione dell’esercizio di taluni diritti derivanti dalle partecipazioni detenute.  Il patto parasociale trova, quindi, il proprio elemento qualificante nella distinzione rispetto al contratto di società e allo statuto della medesima, in quanto realizza una convenzione con cui i soci attuano un regolamento complementare a quello sancito nell’atto costitutivo e poi nello statuto della società, al fine di tutelare più proficuamente i propri interessi.

La Cassazione, nella sentenza in esame, sottolinea altresì che i patti parasociali sono considerati validi, purché non violino i principi fondamentali del diritto societario e che elemento caratterizzante del patto parasociale è che l’assetto obbligatorio in esso convenuto persegua quale finalità uno dei due elementi di cui all’art. 2341-bis c.c. ossia (i) la stabilizzazione degli assetti proprietari o (ii) la stabilizzazione del governo della società.

Tali finalità possono essere perseguite anche tramite accordi che abbiano per effetto una regolamentazione dei diritti patrimoniali ricadenti su un socio, di cui l’altro si renda garante. In ragione di ciò, la Suprema Corte ha affermato che “è valido e meritevole di tutela un patto parasociale che, attraverso un’opzione put, consenta ai soci di vedersi garantita la remunerazione del valore della partecipazione a un prezzo predeterminato”.

Detto Giudice ha inoltre escluso che nel caso in esame potesse ravvisarsi la nullità del patto parasociale per violazione del divieto di c.d. patto leonino posto dall’art. 2265 c.c. secondo il quale “è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite“.

La Corte ha infatti specificato che un patto leonino si configura solo quando l’esclusione del socio dagli utili o dalle perdite è totale – ciò comportando un’alterazione completa della causa societaria che è quella della divisione degli utili fra i soci – e costante, dovendo l’effetto di totale alterazione dei diritti patrimoniali del socio risultare irreversibile e non transeunte. Viceversa, non rientrano nel divieto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, quelle clausole che stabiliscono una partecipazione agli utili o alle perdite non proporzionale al valore della quota societaria.

A fronte di tali principi è stata ritenuta insussistente, nel caso in esame, una violazione del divieto suddetto, difettando il carattere assoluto e costante dell’esclusione delle perdite per la durata della carica di socio da parte del cessionario delle azioni.

avv. Francesca Marra

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