SLM | NEWS Legge di bilancio 2025: maggiori obblighi di controllo per i soggetti sovvenzionati con risorse pubbliche.

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SLM | NEWS Legge di bilancio 2025: maggiori obblighi di controllo per i soggetti sovvenzionati con risorse pubbliche. 1400 800 Francesca Marra

La legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024), all’ art. 1, c. 857, ha previsto che, a partire dal 1° gennaio del corrente anno, gli organi di controllo, anche monocratici, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che beneficiano di contributi statali di “entità significativa” siano tenuti a effettuare apposite “attività di verifica” intese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali i medesimi sono stati concessi e a trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze una relazione annuale contenente le risultanze delle verifiche svolte.

Il nuovo obbligo per l’organo di controllo scatta quando l’ente sottoposto a controllo riceve, “anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato”.

La soglia di rilevanza dei contributi al cui raggiungimento scatta l’obbligo di verifica non è definita dalla legge, ma sarà stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria. Detto decreto dovrebbe definire chiaramente sia il tipo di contributo, sia l’entità per cui possa essere qualificato come “significativo”.

I controlli richiesti dalla nuova disposizione faranno capo al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza o al comitato di controllo sulla gestione nelle S.p.a., al collegio sindacale o al sindaco unico nelle S.r.l., all’organo di controllo di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 negli Enti del terzo settore.

Pur essendo apprezzabile la finalità della norma di garantire trasparenza nell’utilizzo di denaro pubblico, si devono evidenziare alcune criticità.

La disposizione in esame, infatti, trasferisce su organi privati compiti di controllo che sono di natura pubblicistica, sottovalutando le differenze strutturali che intercorrono tra il settore privato e quello pubblico.

Inoltre, essa impone genericamente agli organi di controllo lo svolgimento di “attività di verifica”, senza fornire chiare indicazioni pratiche per il loro adempimento. Ad esempio, non si specificano le conseguenze in termini di responsabilità in caso di omissione dell’attività di verifica, i contenuti della relazione che dovrà essere trasmessa al MEF, i poteri attribuiti al Ministero in esito alla ricezione della stessa e le sanzioni applicabili in ipotesi di mancato invio.

Un’ulteriore questione di rilievo attiene all’applicabilità della norma anche a società e enti che, sino alla sua entrata in vigore, non erano tenuti a munirsi di un organo di controllo. Il testo di legge prevede, infatti, che l’obbligo di verifica e di relazione al MEF faccia capo agli organi “già costituiti o da costituire per il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del comma”. Il che lascia presumere che soggetti non obbligati alla nomina dell’organo di controllo se ne debbano dotare al solo fine di adempiere alle su richiamate attività di verifica, con conseguente aggravio economico.

Il rispetto della norma richiederà dunque un notevole impegno da parte degli enti beneficiari dei contributi e degli organi di controllo. È auspicabile, a riguardo, che il MEF ponga in essere una condotta collaborativa, al fine di sciogliere i numerosi nodi ancora irrisolti e agevolare il raggiungimento degli obiettivi di gestione più responsabile e trasparente dei fondi pubblici.

avv. Francesca Marra

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