È legittimo il provvedimento di esclusione di una ditta da una procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di un appalto di servizi, motivato con riferimento all’omessa indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica, espressamente prescritta dalla lettera di invito a pena di esclusione.
Tale prescrizione risponde, infatti, al disposto dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 che obbliga a indicare separatamente, all’atto dell’offerta per partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica di affidamento di appalto di servizi, i costi di manodopera, ciò al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare il rispetto dei minimi salariali retributivi ex art. 97, comma 5, lett. d) del medesimo decreto.
È quanto ha statuito il TAR Campania – Napoli, nella sentenza n. 4384 del 14 settembre 2017, che ha altresì ritenuto legittima la determinazione della stazione appaltante di escludere l’integrazione ex post dell’elemento mancante attraverso il soccorso istruttorio, trattandosi di un elemento sostanziale dell’offerta economica (cfr. art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016).
avv. Paola Balzarini
Per approfondimenti: la sentenza del TAR Campania – Napoli, Sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4384 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.