Il Legislatore è intervenuto nuovamente sul Codice dei contratti pubblici con il D.L. Semplificazioni 14 dicembre 2018 n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. In particolare, l’art. 5 del D.L. n. 135/2018 ha apportato modifiche in materia di motivi di esclusione, sostituendo l’originaria lettera c) del comma 5 dell’art. 80 del Codice con le attuali lettere c), c-bis) e c-ter).
In forza delle nuove disposizioni, la stazione appaltante esclude un operatore dalla procedura d’appalto qualora “dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità” (lett. c), ovvero “l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” (lett. c-bis), o ancora “l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa” (lett. c-ter).
In sintesi:
- quelle che prima erano esemplificazioni di gravi illeciti professionali diventano oggi autonome ipotesi di esclusione;
- nella nuova lett. c-ter), relativa alle carenze nell’esecuzione di precedenti contratti, è stato eliminato l’inciso, riferito alla risoluzione anticipata, “non contestata in giudizio ovvero confermata all’esito di un giudizio”, che aveva dato luogo a molteplici dubbi applicativi, ed è stato aggiunto l’obbligo di motivare “anche” con riferimento al tempo trascorso e alla gravità della violazione.
Le nuove disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 135/2018, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati inoltrati gli inviti a presentare le offerte.
avv. Alessandra Brignoli