Rispondendo al quesito n. 1115 del 30 novembre 2021 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha fornito importanti chiarimenti sul perimetro applicativo della sospensione – prevista fino al 30 giugno 2023 – del divieto di appalto integrato di cui all’art. 59, comma 1, quarto periodo, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici).
In generale, l’art. 59, comma 1, terzo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici stabilisce che il progetto da porre a base di gara per l’affidamento di lavori pubblici si compone di tre livelli di successivi approfondimenti tecnici (progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo e progetto esecutivo), in modo da garantire nella massima misura possibile la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati dalla stazione appaltante e il rispetto dei tempi e dei costi previsti.
A complemento di tale regola, il quarto periodo del medesimo comma sancisce il divieto di affidare congiuntamente (da qui il termine “appalto integrato”) la progettazione e l’esecuzione di lavori, ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo.
Peraltro, il comma 1-bis del medesimo articolo consente alle stazioni appaltanti di ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori.
Nella sistematica del Codice, dunque, l’appalto integrato si configura quale eccezione alla regola generale.
In tale contesto si è inserito il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, cd. “Decreto sblocca-cantieri”, che all’art. 1, comma 1, ha previsto la sospensione del divieto generalizzato di appalto integrato di cui all’art. 59, comma 1, quarto periodo, D.lgs. 50/2016 fino al 31 dicembre 2021. Successivamente, il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, cd. “Decreto PNRR” ha differito la scadenza della sospensione già prevista dallo “sblocca-cantieri” fino al 30 giugno 2023 e, all’art. 48 comma 5, ha ammesso – per i lavori finanziati in tutto o in parte con le risorse stanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea – l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione anche sulla base del solo progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE).
A fronte di ciò, al MIMS è stato chiesto di chiarire se per effetto del combinato disposto delle norme citate possano essere banditi, in via generale, appalti integrati di progettazione ed esecuzione sulla scorta del solo PFTE, o se, invece, la sospensione del divieto di cui sopra comporti esclusivamente la possibilità di porre a base di gara, fino al 30 giugno 2023, il progetto definitivo anziché l’esecutivo.
Ebbene, il MIMS ha chiarito che l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione sulla base del solo PFTE può essere realizzato esclusivamente per interventi finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, PNC o strutturali europei, in quanto l’art. 48, comma 5, del Decreto PNRR rappresenta una disposizione speciale a carattere derogatorio che non consente interpretazioni estensive.
Per quanto riguarda le opere finanziate con risorse diverse da quelle del PNRR e strumenti assimilati, invece, la perdurante sospensione del divieto di appalto integrato di cui all’art. 59, comma 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti Pubblici consente soltanto di affidare congiuntamente la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ma non anche la progettazione definitiva.
Pertanto, ai fini della valutazione del livello di approfondimento progettuale da porre a base di gara, il chiarimento ministeriale impone di tenere distinti, da un lato, il regime derogatorio previsto per i progetti PNRR, che ammette l’appalto integrato sulla base del solo PFTE e, dall’altro, il regime temporaneo per i progetti extra-PNRR, applicabile fino al 30 giugno 2023, che richiede comunque di mettere a gara un progetto definitivo.
Il testo ufficiale del parere è liberamente consultabile sul sito del Servizio Contratti Pubblici del MIMS.
Avv. Nicolò F. Boscarini