Un’opera d’arte, oltre al valore propriamente estetico, reca con sé un preciso valore economico e patrimoniale. Ne consegue che una delle questioni maggiormente dibattute nell’ambito del commercio dell’arte è rinvenuta nell’esercizio dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell’opera: ci si domanda a chi appartengano e come possano essere esercitati.
I diritti di sfruttamento economico di un’opera, quali la riproduzione, l’esecuzione, la distribuzione e tutte le altre forme elencate dall’art. 12 all’art. 19 della Legge sul Diritto d’Autore (L. 22/04/1941 n. 633), spettano in via originaria all’autore dell’opera, il quale può decidere liberamente di trasmetterli a terzi.
Infatti è bene precisare che, come recita l’art. 109 L.d.A., la sola cessione dell’opera non comporta, salvo patto contrario, la contemporanea trasmissione dei relativi diritti di utilizzazione economica del bene, che devono essere oggetto di un’autonoma azione di cessione.
Pertanto, la Legge sul Diritto d’Autore è intervenuta disciplinando lo strumento del contratto di cessione dei diritti d’autore e vincolando le parti al rispetto di una serie di regole di carattere imperativo per la formulazione del contratto stesso, che non possono essere derogate; al contempo, il legislatore ha lasciato ampia libertà di scelta alle parti, nel rispetto del principio della libera disponibilità del diritto, circa il modello contrattuale di cessione, che può essere tipico (e dunque previsto dal nostro Codice Civile) o atipico.
Tra le previsioni imperative imposte ex lege ricorre il divieto di cessione di diritti futuri, non potendo essere ricompresi nel contratto quei diritti eventualmente sorti in tempi successivi o attribuiti da leggi posteriori, che comportino dunque una protezione del diritto d’autore dal contenuto più ampio o di maggiore durata; è invece possibile che oggetto del contratto di cessione sia l’intero complesso dei diritti di utilizzazione economica riferiti ad un’opera o solo una parte di essi, poiché ciascun diritto resta indipendente dagli altri.
La legge fornisce altresì natura imperativa alla forma scritta ad probationem del contratto di cessione, richiesta al fine di dare prova dell’effettiva trasmissione dei diritti oggetto del contratto, per una più completa tutela di entrambe le parti.
Ma occorre porre in luce una precisazione.
Vi è un recentissimo orientamento giurisprudenziale che prende le distanze dai principi ora elencati: il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, nella sentenza n. 3115 del 13 giugno 2017 ha previsto che, nell’ipotesi in cui un artista realizzi un lavoro in forza di un contratto di prestazione d’opera intellettuale o artistica, i diritti di utilizzazione economica dell’opera siano acquisiti direttamente ed immediatamente dal committente, come effetto naturale del contratto medesimo.
La ratio di tale posizione è rinvenuta nell’applicazione, in tale preciso caso, della normativa in materia di rapporto di lavoro dipendente e, dunque, salvo pattuizione contraria, la titolarità dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera creata dal lavoratore dipendente nell’esercizio delle sue mansioni (l’artista), appartiene al datore di lavoro (il committente).
avv. Marta Cipriani