L’attuale situazione emergenziale di pandemia Covid-19 ha necessariamente richiesto l’approfondimento del tema della somministrazione di vaccinazioni non obbligatorie ai figli minorenni nell’ipotesi di disaccordo tra i soggetti esercenti la potestà genitoriale o tra i genitori ed il minore stesso.
Il diritto alla salute di un soggetto minore di età, principio fondamentale garantito dall’art. 32 della Costituzione, mostra contenuti più ampi rispetto a quelli di un soggetto adulto poiché è individuato nella concreta possibilità del migliore sviluppo psico-fisico del minore e ne ricomprende anche le prospettive future; da ciò deriva l’obbligo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, di intervenire per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla sua piena tutela.
La questione relativa alla sottoposizione di un minore alla vaccinazione anti Covid-19 sorge nel momento in cui lo stesso art. 32 Cost., dopo aver affermato che la salute è un diritto inviolabile dell’individuo, dispone che “nessuno può essere obbligato a trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
In tale perimetro costituzionale, onde porre chiarezza, si è espresso il Comitato Nazionale di Bioetica con parere del 29 luglio 2021 differenziando la posizione dei bambini da quella dei c.d. “grandi minori”, ovverosia gli adolescenti e ha ritenuto che la volontà del “grande minore” di vaccinarsi o meno, in contrasto con quella di uno o di entrambi i genitori, debba essere tenuta in considerazione e vagliata a mezzo di ascolto del minore in giudizio, e debba addirittura prevalere quando il minore sia stato adeguatamente supportato da un confronto con personale medico con competenze pediatriche che lo abbia condotto ad una scelta consapevole.
Alla luce di quanto sopra, negli ultimi mesi si sono succedute vicende giudiziarie che, oltre al valore costituzionale della libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti le cure sanitarie e la tutela della salute individuale e collettiva, hanno guardato all’interesse del minore adolescente, il quale dichiarava le proprie volontà in sede di giudizio.
Dunque, il genitore che si dovesse trovare in disaccordo con l’altro genitore o con il figlio in merito alla sottoposizione di quest’ultimo alle vaccinazioni non obbligatorie, tra le quali rientra – appunto – quella anti Covid-19, dovrà rivolgersi al Tribunale territorialmente competente presentando ricorso ex art. 709 ter c.p.c.; il Giudice, sentite le ragioni delle parti e le volontà del minore se adolescente, potrà autorizzare o meno la somministrazione del vaccino, anche contrariamente alla volontà di uno o di entrambi i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale.
Tra le tante pronunce, si segnala il Decreto del 22 novembre 2021 con il quale il Tribunale di Milano ha deciso di limitare la responsabilità del genitore contrario alla somministrazione della vaccinazione anti Covid-19 al figlio diciassettenne e, tenendo in considerazione la volontà di quest’ultimo, ha autorizzato il minore a vaccinarsi senza il consenso del padre.
Nell’ipotesi, invece, in cui il minore non rientri nella categoria dei “grandi minori”, l’orientamento giurisprudenziale, seppur in assenza di espressa volontà del minore, propende verso l’autorizzazione alla somministrazione del vaccino anti Covid-19 basandosi sul presupposto della sua utilità sociale e personale, a fronte di ipotetici gravi effetti avversi non dimostrati né dimostrabili allo stato attuale delle conoscenze medico-scientifiche.
In tal senso, ancora il Tribunale di Milano che, con Decreto del 2 settembre 2021, ha autorizzato il padre a sottoporre la figlia undicenne alla vaccinazione anti Covid-19, senza l’ascolto della volontà della minore ed in contrasto con quella della madre. “Ciò in quanto – si legge nel provvedimento – in virtù della situazione mondiale emergenziale, il vaccino appare come lo strumento più efficace per la tutela della salute collettiva e del singolo. Pertanto, ove non ricorrano concreti motivi ostativi alla vaccinazione del minore derivanti da comprovati motivi di salute che ne sconsiglino la somministrazione, la vaccinazione va autorizzata qualora vi sia un contrasto tra i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o tra il minore adolescente e i suddetti esercenti”.
In conclusione, al di là di ogni considerazione di carattere non solo sanitario, ma anche etico e sociale, che resta nell’ambito della valutazione personale di ciascuno, non si può non evidenziare come la giurisprudenza esprima un deciso favor per la vaccinazione, con provvedimenti a sostegno delle ragioni del genitore favorevole al vaccino o, addirittura, del minore seppur in contrasto con i genitori che si siano dichiarati contrari alla somministrazione.
avv. Marta Cipriani