Una panoramica della Legge Regionale 30 settembre 2020, n. 20
Muovendosi nel solco tracciato dal legislatore statale con il decreto “Semplificazione” (d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. dalla l. 11 settembre 2020, n. 120), la Regione Lombardia ha recentemente approvato la legge 30 settembre 2020, n. 20, con la quale ha introdotto una serie di misure finalizzate a snellire e ad accelerare i procedimenti amministrativi regolati da leggi regionali o comunque di competenza della Regione, nell’ottica di incentivare la ripresa socioeconomica del territorio lombardo a seguito dell’emergenza sanitaria in corso.
Di seguito si fornisce una rapida panoramica di queste ulteriori misure di semplificazione.
Innanzitutto, l’art. 2 della legge generalizza il ricorso alla conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona (senza riunione), riducendo a 30 giorni, ovvero a 60 giorni in caso di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, il termine entro cui le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni. La conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona viene invece ammessa esclusivamente nei casi di: a) previo svolgimento di conferenza preliminare su richiesta dell’interessato; b) progetti sottoposti a valutazione d’impatto ambientale (VIA) di competenza non statale; c) potenziale grave pregiudizio all’interesse pubblico derivante dallo svolgimento della conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona.
Sempre in funzione acceleratoria, lo stesso articolo chiarisce che le determinazioni pervenute oltre i termini perentori stabiliti dalla legge equivalgono ad assenso senza condizioni, mentre in caso di assenso implicito senza condizioni l’amministrazione procedente è comunque tenuta ad adottare il provvedimento conclusivo della conferenza entro 15 giorni dalla formazione del silenzio assenso.
Un regime speciale, caratterizzato da termini perentori ancor più brevi, viene riservato dall’art. 3 alle conferenze di servizi per progetti infrastrutturali relativi alla rete viaria di interesse regionale.
Per quanto concerne i progetti sottoposti a VIA di competenza non statale, l’art. 4 precisa che nel provvedimento autorizzatorio unico sono ricompresi, oltre al provvedimento di valutazione d’impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, anche di competenza statale, con conseguente disapplicazione delle specifiche procedure previste dalla normativa di settore per ciascun titolo abilitativo. Lo stesso articolo contiene inoltre disposizioni di raccordo tra il procedimento di autorizzazione commerciale delle grandi strutture di vendita e quello di valutazione del relativo impatto ambientale.
Gli articoli 5 e 6 dettano nuove disposizioni per gli interventi edilizi in zone sismiche. L’art. 5 prevede la sostituzione dell’autorizzazione sismica con una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri l’irrilevanza dell’intervento nei riguardi della pubblica incolumità secondo gli indirizzi applicativi che saranno individuati con successiva delibera della Giunta regionale, mentre l’art. 6 esclude dall’ambito di applicazione della normativa antisismica gli interventi di edilizia libera individuati dall’art. 6 del d.P.R. 380/2001.
L’art. 7 interviene invece sulla legge regionale per il governo del territorio (l.r. n. 12/2005), consentendo il ricorso alla SCIA in alternativa al permesso di costruire per gli interventi edilizi in deroga agli strumenti di pianificazione a fini di rigenerazione urbana, con la precisazione che l’efficacia della SCIA resta comunque subordinata alla preventiva deliberazione del consiglio comunale.
Gli articoli 8, 9 e 10 sono dedicati, rispettivamente, alla promozione dell’economia circolare, al controllo delle emissioni in atmosfera e all’alleggerimento degli oneri di pubblicazione gravanti su imprese e associazioni con specifico riferimento a sovvenzioni e contributi ricevuti dalla Regione, dagli enti locali o da altri enti pubblici presenti in Lombardia.
L’art. 11 istituisce un servizio di tutoraggio regionale volto a facilitare i rapporti tra operatori economici e pubbliche amministrazioni nelle procedure di insediamento produttivo, di modifica o di ampliamento di attività imprenditoriali di valore pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (oggi pari a € 5.350.000). Le modalità di accesso al servizio e il relativo funzionamento saranno disciplinate mediante successiva delibera di Giunta regionale.
Infine, l’art. 12 contempla una riduzione sperimentale “fino alla metà” dei termini di conclusione dei procedimenti regionali avviati su istanza di parte entro il 31 dicembre 2021, decorsi i quali si intende formato il silenzio assenso, salvo che nei casi di interessi sensibili (patrimonio culturale e paesaggistico, ambiente, tutela dal rischio idrogeologico, difesa, pubblica sicurezza, ecc.). Tale disposizione non è tuttavia immediatamente operativa, essendo subordinata all’adozione di una delibera di Giunta regionale che individui i procedimenti interessati e la misura della riduzione dei rispettivi termini.
avv. Nicolò F. Boscarini