È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione VI, con l’ordinanza n. 19619/2022 emessa lo scorso 17 giugno 2022.
Ma facciamo un passo indietro.
La madre di un minore, autore di una violazione di una norma del Codice della Strada, ha impugnato il verbale di contestazione redatto dalla Polizia Stradale nel quale il figlio minorenne veniva indicato in proprio come trasgressore mentre, a detta della ricorrente, il verbale avrebbe dovuto contenere i nomi dei due genitori in quanto esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, che, non avendo ancora diciotto anni, è considerato dalla legge incapace di intendere e di volere.
Sia in primo che in secondo grado l’organo giudicante ha ritenuto che la validità della contestazione dipendesse unicamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio del diritto di difesa e che, nel caso di specie, l’aver indicato quale trasgressore il figlio minorenne non avesse in alcun modo violato il diritto di difesa della madre dal momento che il verbale di contestazione era stato notificato anche a quest’ultima in qualità di obbligata in solido in quanto esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nonché trasgressore.
La ricorrente ha, quindi, presentato ricorso avanti alla Corte di Cassazione lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 689/1981 in relazione alla parte di sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto che il verbale di contestazione avesse correttamente indicato quale trasgressore il minore che aveva commesso la violazione senza tuttavia considerare che, quando il fatto è commesso da un soggetto minorenne, fermo l’obbligo di redazione immediata del verbale di accertamento, il verbale di contestazione dev’essere elevato nei confronti dei genitori, i quali non rispondono a titolo di coobbligati in solido ma a titolo personale e diretto, a meno che non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto.
La Suprema Corte con l’ordinanza n. 19619 del 17 giugno 2022 ha ritenuto fondate le doglianze dalla ricorrente disponendo che “in caso di violazione amministrativa commessa da un minore degli anni diciotto, della stessa risponde, a norma dell’art. 2 della l. n. 689 del 1981, applicabile anche gli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada ai sensi dell’art. 194, colui che era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. Ne consegue che, il verbale di contestazione deve essere elevato nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore così come la relativa sanzione deve essere a loro irrogata. Tali soggetti risponderanno a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma, avendo omesso la vigilanza alla quale erano tenuti.
avv. Federica Boga