È ormai noto il nuovo orientamento della Corte di Cassazione, affermato con la sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017, che individua quale principio per la determinazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento tra ex-coniugi non più il tenore di vita da questi goduto in costanza di matrimonio, bensì l’autosufficienza economica di ciascun coniuge e la rispettiva capacità di mantenersi in modo autonomo.
Trattasi, tuttavia, di una mera interpretazione giurisprudenziale, di per sé non sufficiente a giustificare la revisione dell’assegno divorzile qualora non accompagnata dalla allegazione di fatti nuovi e modificativi della situazione patrimoniale dei coniugi esistente al tempo del divorzio.
Su questa linea si è posto il Tribunale di Mantova, chiamato recentemente a pronunciarsi sulla richiesta avanzata dal marito per la revoca dell’assegno riconosciuto in sede di divorzio in favore della ex-moglie, motivata dal solo riferimento alla nuova posizione assunta dalla Suprema Corte.
Il Tribunale ha escluso che il mero mutamento giurisprudenziale possa da solo integrare motivo di revisione delle condizioni di mantenimento del coniuge più debole, essendo invece richiesta dall’articolo 9, comma 1, della Legge sul Divorzio la ricorrenza di giustificati motivi, per tali intendendosi quei fatti sopravvenuti in un tempo successivo al divorzio, che abbiano modificato le condizioni economiche dei coniugi in ragione delle quali veniva disposto l’assegno divorzile.
Ricade, dunque, sul richiedente l’onere di fornire le prove che facciano ritenere superato il contesto patrimoniale esistente al tempo del divorzio, tanto da giustificare una revisione delle condizioni di mantenimento.
avv. Marta Cipriani