Si torna nuovamente a parlare del riconoscimento del diritto al percepimento dell’assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 del 11 luglio 2018.
È ormai nota la sentenza Grilli n. 11504/2017 con la quale la medesima Corte abrogava il diritto al mantenimento in favore del coniuge debole in ragione del solo principio della garanzia del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; tale espressione, tuttavia, mancava di definire concretamente quali fossero gli alternativi parametri da utilizzarsi per il calcolo dell’assegno, dando vita ad una serie di successive sentenze di merito che interpretavano nel più vario modo la nuova posizione giurisprudenziale.
La carenza e la vaghezza di tali criteri, dunque, hanno reso necessario un secondo intervento chiarificatore da parte della Corte, la quale, nella recente sentenza sottolinea la funzione assistenziale, compensativa e perequativa attribuita all’assegno divorzile.
La Cassazione oggi ritiene che l’assegno possa essere riconosciuto in favore del coniuge economicamente più debole, individuato sulla base dell’esame del potere reddituale di entrambe le parti, e che debba essere quantificato tenuto conto del contributo che il richiedente l’assegno ha fornito in costanza di matrimonio per la creazione del patrimonio famigliare, della durata del matrimonio, dell’età del richiedente e del suo potenziale reddito futuro.
La ratio è rinvenuta nella tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della solidarietà e della pari dignità che sottendono all’unione matrimoniale, quand’anche questa sia stata sciolta.
avv. Marta Cipriani