Il Codice della crisi di impresa (D. Lgs. 14/2019) ha introdotto una serie di previsioni che impongono agli organi di amministrazione delle società nuovi compiti finalizzati, in ottica anticipatoria, all’individuazione, prevenzione e soluzione delle situazioni di crisi aziendale.
In particolare l’art. 375 del decreto legislativo suddetto ha novellato (con entrata in vigore dal 16 marzo 2019) l’art. 2086 cod. civ. ponendo a carico all’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, tre obblighi:
- istituire un assetto organizzativo (il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza di responsabilità), amministrativo (l’insieme delle procedure e dei processi atti ad assicurare il corretto ordinato svolgimento dell’attività aziendale) e contabile (la parte degli assetti amministrativi volti ad una corretta traduzione contabile dei fatti di gestione ai fini della programmazione e della consuntivazione) adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale;
- adottare i rimedi correttivi previsti dall’ordinamento quando si manifesta la crisi, che si configura come uno stato di difficoltà di natura reddituale, patrimoniale o finanziaria con un orizzonte temporale di 6 mesi, o una situazione di perdita della continuità aziendale che si manifesta nel caso di incapacità dell’impresa di continuare a operare come un’entità in funzionamento con un riferimento temporale di 12 mesi;
- attivarsi senza indugio per il superamento della crisi, tramite le seguenti attività:
- diagnosi della situazione aziendale in cui si trova l’impresa (tipologia di crisi: temporanea o irreversibile)
- pianificazione degli interventi e delle operazioni necessarie a ripristinarne la condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario ( action plan)
- scelta dello strumento giuridico previsto dal Codice della crisi per la realizzazione degli interventi pianificati nel piano di risanamento, tenendo presente i seguenti principi fondamentali: che il Codice della crisi attribuisce espressa preferenza alle soluzioni in continuità e che tale continuità deve essere preordinata alla miglior soddisfazione dell’interesse dei creditori.
La nuova normativa impone dunque all’imprenditore ed agli amministratori – pena la propria responsabilità – di adottare un assetto organizzativo non solo adeguato ma anche costruito in modo tale da riuscire a rilevare tempestivamente ed efficacemente i segnali di una possibile crisi o di una possibile perdita della capacità della società di agire in condizioni di continuità, così da poter sollecitamente farvi fronte con le misure più adatte. Ciò andrà ad impattare di certo sui sistemi di corporate governance delle imprese ma anche sul mondo professionale chiamato a rendersi sempre più preparato ed attento per sostenere adeguatamente l’imprenditore nelle attività di controllo e di monitoraggio nonché, occorrendo, nel percorso di risanamento.
avv. Francesca Marra