Il datore di lavoro nella PA e la delega di funzioni

Il datore di lavoro nella PA e la delega di funzioni

Il datore di lavoro nella PA e la delega di funzioni 150 150 Monica Alberti

La Corte di Cassazione è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla figura del datore di lavoro nella Pubblica Amministrazione (cass. Pen. sez. IV penale, 20.02.17 n. 8119). In particolare, la Corte afferma che l’atto di individuazione del dirigente o del funzionario da parte dell’organo di vertice della PA non sia assimilabile ad una delega di funzioni. Il dirigente o il funzionario attraverso tale nomina viene di fatto investito, ai fini della sicurezza, di tutte le funzioni proprie del datore di lavoro comprese quelle indelegabili. Solo nel caso in cui l’organo politico di vertice ometta la predetta individuazione o proceda in senso non conforme alla legge, il datore di lavoro coinciderà con l’organo di vertice medesimo.

L’ammissibilità della delega di funzioni nella Pubblica Amministrazione non ha suscitato infatti unanimità di vedute e ancora una volta la Suprema Corte con la sentenza in commento pare destare dubbi in tal senso, scrive la Sezione IV “siffatta delega ha rilievo laddove il soggetto destinatario sia, per ciò stesso, soggetto distinto dal datore di lavoro medesimo: ciò che accade nelle ordinarie realtà aziendali e nell’ambito dei modelli organizzativi di natura privatistica”.

Si ritiene però che la tesi favorevole all’ammissibilità della delega ex art. 16 dl.gs. 81/2008 sia certamente la più condivisibile in quanto rispetta appieno il dettato normativo ed il principio della parità di tutela in ogni settore. La non ammissibilità creerebbe infatti pericolose disparità e storture (si pensi ad esempio a realtà complesse in cui il dirigente nominato datore di lavoro non potendo trasferire a terzi gli obblighi a lui spettanti dovrebbe gestire in prima persona la sicurezza relativa ad enormi settori dell’Amministrazione).

avv. Monica Alberti

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