Deve ritenersi ammissibile la pretesa che la divisione ereditaria, già oggetto di causa a titolo di successione legittima mortis causa, avvenga sulla base del testamento olografo ritrovato successivamente poiché, pur mutando il titolo della successione, non muta né il petitum (i beni ereditari), né la causa petendi (comunione del diritto di proprietà degli eredi).
È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24184 del 27 settembre 2019 che ha cassato il rigetto in appello della domanda introdotta da una delle figlie del de cujus la quale, impugnando la sentenza di primo grado, rilevava come erroneamente il Giudice di merito non avesse tenuto conto del testamento olografo redatto dalla madre e successivamente ritrovato, procedendo invece con la successione legittima oggetto della domanda giudiziale originaria.
La Corte d’Appello confermava la domanda di primo grado osservando come, sebbene il documento olografo fosse astrattamente ammissibile, questo non risultasse rilevante rispetto alla materia del contendere in quanto integrante una nuova domanda rispetto a quella di merito.
Di diverso avviso, invece, è la Suprema Corte, la quale osserva come in primo grado non si sarebbe dovuto dar corso alla divisione legale, dando invece spazio alla successione testamentaria, in quanto “la modifica della domanda giudiziale era possibile poiché le diverse modalità di delazione ereditaria comunque configurano un unico istituto e nel procedimento di scioglimento della comunione incidentale ereditaria le modalità di divisione non configurano domanda, sicché la parte può sempre adattarle alle evenienze e sopravvenienze di causa”, ciò sulla scorta del disposto normativo ex art. 457, comma secondo c.c., in forza del quale il testamento olografo attestante la volontà del de cujus é da ritenersi prevalente rispetto alla successione legittima.
avv. Marta Cipriani