Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. DL Semplificazioni) ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa.
In particolare, ai sensi dell’art. 21, in materia di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti e limitatamente ai fatti dannosi commessi dalla data di entrata in vigore dello stesso (17 luglio 2020) e fino al 31 dicembre 2021 (termine così prorogato dalla legge di conversione del DL), l’azione di responsabilità è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità non si applica ai danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
Alcuni autori dubitano della costituzionalità della norma perché in contrasto con l’art. 28 della Cost., il quale stabilisce che i funzionari e i dipendenti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. Inoltre, la norma sembrerebbe prevedere una responsabilità per colpa grave in caso di mala gestio per omissione, mentre non sembrerebbe prevedere alcuna responsabilità in caso di mala gestio conseguente a un’attività commissiva.
Altra parte della dottrina, invece, legge nella norma un significato differente, costituzionalmente orientato e fondato sul principio di ragionevolezza: secondo tale interpretazione, il legislatore ha invero operato una rimodulazione dell’elemento soggettivo della responsabilità erariale in senso limitativo per le condotte dannose commissive, per le quali rileva soltanto il dolo, e in senso ampliativo per le condotte dannose omissive, per le quali rileva anche la colpa lieve.
Il legislatore, infatti, ha fatto riferimento ai danni erariali cagionati da omissione o inerzia senza nessuna qualificazione in punto di elemento psicologico, laddove nell’art. 1 L. n. 20/1994 si specifica espressamente, dopo il richiamo delle condotte omissive, il loro dover essere realizzate con colpa grave. Di qui, un primo argomento che porta a sostenere l’introduzione di una responsabilità erariale a titolo (anche) di colpa lieve riguardo i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
Tale tesi risulta sostenuta anche dalla ratio della novella: se il Decreto Semplificazioni è il decreto del “fare”, così come si giustifica una limitazione di responsabilità erariale per gli illeciti commissivi – per i quali si risponde solo a titolo di dolo, favorendo l’azione amministrativa affrancata dalla c.d. “paura della firma” – al tempo stesso pare coerente un inasprimento del trattamento delle condotte omissive, per le quali l’elemento soggettivo della colpa lieve può fungere da stimolo contro l’inerzia istituzionale, che può portare all’apertura di un procedimento di responsabilità contabile.
Un altro elemento a sostegno della tracciata proposta ermeneutica si può poi rinvenire nello stesso art. 21, co. 1, del DL Semplificazioni, il quale, riguardo agli illeciti erariali dolosi, ha disposto che “la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”, ulteriormente limitando l’area dell’antigiuridicità contabile.
La norma, che tra l’altro introduce una novità strutturale, non limitata al periodo emergenziale, chiarisce che il dolo va inteso in chiave penalistica, come volontà dell’evento ex art. 43 c.p..
A fronte di una tale rimodulazione dell’elemento soggettivo della responsabilità erariale in senso limitativo per le condotte dannose commissive, appare quindi giustificabile una determinazione in senso ampliativo della punibilità delle condotte dannose omissive, nel rispetto della ratio legis: incoraggiare l’azione amministrativa, allontanando la c.d. “paura della firma”, e stigmatizzare più aspramente l’inerzia istituzionale.
Spetta ora alla giurisprudenza contabile esprimersi sulla novella e sul nuovo istituto del dolo erariale.
avv. Alessandra Brignoli