La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 11766 del 15 maggio 2018 assume una posizione chiara circa la richiesta di restituzione delle somme concesse in prestito tra conviventi more uxorio.
È noto come le attribuzioni patrimoniali in favore del convivente, effettuate nel corso del rapporto affettivo, integrino ex art. 2034 c.c. un’obbligazione naturale che, come tale, stanti gli elementi di spontaneità dell’azione e di moralità del dovere che contraddistinguono l’istituto, non prevede alcun obbligo di restituzione in capo al beneficiario.
Tuttavia, la Suprema Corte si è espressa nel senso di far prevalere la presunzione del rapporto sottostante il debito, fino a prova contraria.
Ricade dunque sul soggetto al quale è richiesta la restituzione delle somme dimostrare l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione del rapporto giuridico intercorrente tra le parti, dal quale i prestiti traevano origine e degli accordi tra le stesse.
Nel caso in oggetto, a sostegno della richiesta di restituzione delle somme, veniva prodotto un documento sottoscritto dalle parti, indicante i conteggi degli importi concessi in prestito alla ex compagna.
La Suprema Corte, rinvenendo in tale documento un vero e proprio riconoscimento di debito, si pronunciava riconoscendo in capo al soggetto che aveva prestato le somme il diritto alla loro restituzione, essendo mancato da parte della beneficiaria del prestito l’assolvimento dell’onere di provare il rapporto esclusivamente affettivo.
avv. Marta Cipriani