Con sentenza n. 29977 emessa il 31 dicembre 2020, la prima sezione della Corte di Cassazione ha confermato il diritto dell’ex coniuge al ricevimento dell’assegno di mantenimento in favore del figlio non economicamente autosufficiente, sebbene quest’ultimo non abiti in maniera abituale e continuativa presso il genitore, ma qualora questi sia il genitore cui il figlio faccia riferimento per le proprie necessità ed esigenze.
Nel caso in esame, la madre di un ragazzo maggiore d’età e frequentante una università fuori sede, richiedeva ex art. 337 quinquies c.c. l’aumento dell’assegno di mantenimento posto a carico dell’ex marito, il quale opponeva un fermo rifiuto in ragione del fatto che la coabitazione tra madre e figlio fosse ormai cessata e il ragazzo facesse rientro presso l’abitazione materna solo durante le festività.
La domanda della madre veniva ritenuta legittima sia dal Giudice di prime cure, sia dalla Corte d’Appello, la cui sentenza veniva impugnata dal padre dinnanzi alla Cassazione con ricorso per revocazione ex art. 395, comma I, n. 4 c.c., ritenendola viziata da un errore di fatto perché fondata su un’errata percezione della realtà in punto di difetto di coabitazione tra madre e figlio.
Anche la Cassazione si pronunciava in favore della madre, non ritenendo sussistente alcun errore di fatto poiché oggetto di valutazione non era stato l’elemento della coabitazione, bensì la maggiore permanenza del figlio presso la casa materna rispetto a quella paterna.
Altresì, elemento decisivo era stato riscontrato nel fatto che la madre, nonostante la coabitazione sporadica ed occasionale, fosse divenuta per il figlio il soggetto di riferimento al quale quest’ultimo, non disponendo di una propria indipendenza economica, si rivolgeva ogniqualvolta avesse necessità di reperire le risorse atte a soddisfare le proprie esigenze.
avv. Marta Cipriani