Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 18672/2019 dell’11 luglio 2019, hanno risolto la questione di massima relativa all’individuazione degli atti idonei ad interrompere il termine prescrizionale annuale previsto dell’art. 1495, comma 3, c.c. per l’esercizio dell’azione di garanzia dei vizi della cosa compravenduta, verificando se, a tal fine, valga solo l’azione giudiziale ovvero siano idonei anche altri atti e quale debba essere il loro contenuto. L’intervento è stato quanto mai opportuno stante la sussistenza di un contrasto ormai ventennale fra due distinti orientamenti affermatisi nella Corte: un orientamento (risalente a Cass. n. 9630/99 e richiamato di recente da Cass. n. 2290/15) che ritiene atto interruttivo della prescrizione della garanzia per vizi della cosa anche la mera manifestazione della volontà, espressa dal venditore al compratore, di volere esercitare l’azione; ed un contrapposto orientamento (espresso da ultimo da Cass. n. 20705/17) che, qualificando la posizione del venditore come di “mera soggezione” rispetto alla potestà del compratore, afferma che la prescrizione dell’azione di garanzia può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora. Ciò sul presupposto che gli atti cui l’art. 2943, comma 4, c.c. connette l’effetto di interrompere la prescrizione si attagliano ai diritti di credito e non a quelli potestativi.
Il Collegio ha condiviso la prima impostazione, evidenziando che, nella prospettiva generale della questione in esame, non si verte propriamente nell’ipotesi di esercitare un singolo specifico “potere” ma di far valere il “diritto alla garanzia” derivante dal contratto e che conseguentemente non sussistono ragioni impeditive determinanti per negare al compratore di avvalersi della disciplina generale in tema di prescrizione. Pertanto, non solo le domande giudiziali ma anche gli atti di costituzione in mora da parte del compratore costituiscono cause idonee di interruzione della prescrizione, con l’effetto che, una volta che si faccia ricorso a tali atti entro l’anno dalla consegna, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione di un anno ai sensi dell’art. 2945, comma 1, c.c.
avv. Francesca Marra