La Legge n. 3 del 9 gennaio 2019, recante Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione e di trasparenza dei partiti e movimenti politici, a tutti meglio nota come “Legge spazza-corrotti”, ha introdotto importanti novità in materia di responsabilità degli enti.
Prima fra tutte l’introduzione, nella nuova formulazione, dell’art. 346 bis c.p. “traffico di influenze illecite” fra i reati presupposto contro la PA. Reato che punisce colui il quale sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il funzionario pubblico, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni, o in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio.
Oltre a tale nuova ipotesi di reato, la nuova legge ha eliminato la procedibilità a querela del reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, ha aumentato la durata delle sanzioni interdittive previste per i delitti di concussione, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione propria, con una differenziazione tra reati commessi da soggetti apicali e quelli commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione (nuovo comma 5 art. 25 d.lgs. 231/2001).
Da ultimo è stato introdotto all’art. 25 d.lgs. 231/2001 il nuovo comma 5 bis che prevede la riduzione delle sanzioni interdittive per i reati testé nominati qualora, prima della sentenza di primo grado, l’ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite ed abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
A fronte dell’inasprimento sanzionatorio il Legislatore ha introdotto un effetto premiale onde sollecitare una sorta di collaborazione processuale ma anche l’adozione dei modelli organizzativi.
avv. Monica Alberti