La Cassazione con la sentenza dell’11 novembre 2019 n. 28987 prende posizione circa la responsabilità della struttura ospedaliera in ipotesi di errore medico affermando il principio di diritto per il quale “il risarcimento del danno causato ad un paziente in una struttura ospedaliera, anche se determinato dalla esclusiva responsabilità del medico operatore, deve essere paritariamente ripartito al 50% tra il medico e la struttura, salvo che quest’ultima non dimostri che il danno al paziente sia derivato da una condotta del sanitario improntata ad una inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute”.
L’imputazione all’ospedale degli illeciti commessi dai medici trova la sua ratio nell’art. 1228 c.c. a mente del quale il debitore che nell’adempimento della propria obbligazione si avvalga dell’opera di terzi, risponderà anche dei fatti dolosi o colposi da questi commessi.
La pronuncia in commento risulta innovativa poiché nella precedente giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, alla struttura ospedaliera bastava dimostrare la colpa esclusiva del medico per andare esente da qualsivoglia responsabilità. Oggi, invece, venendo il risarcimento ripartito pariteticamente tra il medico e l’ospedale, l’unica possibilità per la struttura sanitaria di sottrarsi all’onere risarcitorio consiste nel dimostrare non solo la responsabilità esclusiva del medico ma anche che il danno al paziente sia derivato da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione di servizi di spedalità, straordinaria, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile. Con ogni evidenza si tratta di una “probatio diabolica”, che quasi mai le strutture potranno fornire in giudizio.
avv. Marta Cipriani