Sta facendo discutere la sentenza n. 24965 del 10 ottobre 2018 con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del marito avente ad oggetto la richiesta di annullamento di una donazione immobiliare, che egli aveva disposto in favore della futura moglie poco prima di convolare a nozze, a fronte della scoperta del comportamento infedele della coniuge, la quale intratteneva due relazioni extra coniugali.
La giurisprudenza più risalente concordava nel ritenere l’infedeltà coniugale, ove compiutamente provata, uno dei motivi che potessero giustificare la revocazione della donazione, come previsto dall’art. 801 del codice civile, in quanto manifestazione di ingratitudine da parte del beneficiario.
Con la recentissima pronuncia, invece, la Cassazione cambia orientamento escludendo che la mera violazione del dovere di fedeltà coniugale possa integrare quell’elemento ingiurioso previsto dal codice per ottenere la revocazione della donazione, essendo invece richiesto un “durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante, espressione di radicata e profonda avversione o di animosità” nei confronti di quest’ultimo.
Pertanto, secondo l’attuale posizione giurisprudenziale, non é sufficiente il mero accertamento dell’infedeltà coniugale da parte del beneficiario della donazione perché possa esserne disposta la revocazione; tale comportamento deve, invece, essere accompagnato da atteggiamenti ingiuriosi, contrari al senso di riconoscenza e caratterizzati da un’ingratitudine oggettiva che dimostri palesemente nella coscienza sociale l’opinione irriguardosa del beneficiario nei confronti del donante.
Ciò che rileva, dunque, non sarebbe la violazione in sé del dovere coniugale, quanto il modo con cui il comportamento infedele è stato posto in essere, tale da condurre alla lesione dell’immagine sociale del donante.
Magra consolazione per il donante potrà essere, in ogni caso, la possibilità di far valere l’infedeltà matrimoniale ai fini della richiesta dell’addebito della separazione in capo al coniuge infedele, non rilevando in tal caso l’esistenza di un sentimento di ingratitudine ma avendo valore la mera violazione del dovere coniugale.
avv. Marta Cipriani