Commento all’art. 42-bis del D.L. 162/2019 conv. in L. 8/2020.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020 è stata pubblicata la Legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante la conversione in legge, con modifiche, del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, c.d. Decreto “Milleproroghe”.
Tra le numerose modifiche apportate dal Parlamento al testo del decreto governativo preme qui segnalare il neointrodotto art. 42-bis del D.L. 162/2019, rubricato “Autoconsumo da fonti rinnovabili”, con cui il legislatore nazionale ha provveduto a dare parziale attuazione alla Direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili (RED II).
Il comma 1 dell’articolo in commento ha, quindi, introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili, nelle forme e nei termini previsti dal medesimo articolo.
I destinatari di tale norma, come chiarito al comma 2, sono i consumatori di energia elettrica, i quali potranno pertanto associarsi per (i) divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, oppure (ii) costituire comunità energetiche rinnovabili.
Ai sensi del comma 3, i clienti finali possono associarsi alle seguenti condizioni:
- nel caso si tratti di autoconsumatori che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari possono essere associati solo se le attività di produzione e distribuzione di energia non costituiscono l’attività commerciale o professionale principale;
- nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale;
- l’obiettivo principale dell’associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
- la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.
Dal punto di vista operativo, il comma 4 detta alcune prescrizioni a carico delle entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche o di autoconsumatori che agiscono collettivamente. Nello specifico:
- i soggetti partecipanti devono produrre energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della L. 8/2020 ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell’emanando provvedimento di recepimento della Direttiva RED II;
- i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente, con la precisazione che l’energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati;
- l’energia è condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione o presso gli stessi edifici o condomìni ove si trovano gli autoconsumatori;
- nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di produzione sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione meda tensione/bassa tensione;
- nel caso di autoconsumatori che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nel medesimo edificio o condominio.
Il comma 5 precisa inoltre che i clienti finali:
- mantengono i loro diritti, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo;
- regolano i loro rapporti tramite un contratto di diritto privato che individui, tra le altre cose, un soggetto responsabile del riparto dell’energia condivisa, cui potrà eventualmente essere demandato il compito di gestire le partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE.
Il comma 6 assoggetta agli oneri generali di sistema l’energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, inclusa quella condivisa tra i soggetti partecipanti.
Quanto all’incentivazione dell’autoconsumo, il comma 7 rimette ad un futuro decreto del Ministro dello sviluppo economico l’istituzione di un meccanismo ad hoc, mentre esclude in radice l’accessibilità del Decreto FER 1 o dello scambio sul posto. Resta ferma la fruibilità delle detrazioni fiscali di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h) del D.P.R. n. 917/1986.
I commi 8 e 9 individuano infine i soggetti competenti ad adottare la disciplina attuativa di dettaglio nell’ARERA e nel MISE (quest’ultimo limitatamente alla summenzionata tariffa incentivante), i quali dovranno provvedere rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe.
Si schiudono quindi nuovi scenari e prospettive per i consumatori di energia elettrica che ambiscano a diventare “prosumers”.
avv. Nicolò F. Boscarini