In caso di separazione dei coniugi, al figlio è riconosciuto il diritto al mantenimento fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, anche qualora abbia superato da tempo la maggiore età.
Ma ciò non significa che il figlio senza occupazione vada mantenuto in qualsiasi caso.
È la Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 22314 depositata il 25 settembre 2017, ad assumere una più severa posizione nei confronti dei figli nullafacenti, prevedendo la perdita del diritto al mantenimento per il figlio che, completata la propria formazione, non si attivi per cercare un posto di lavoro.
Non basta dunque essere disoccupati ed economicamente non autosufficienti per ricevere l’assegno dai genitori: su ogni figlio grava l’onere di mantenersi da sé non appena ne abbia la possibilità e, conseguentemente, di adoperarsi per trovare un’occupazione.
Si fa comunque riferimento ad un’attività stabile e in linea con la formazione del figlio, non essendo presi in considerazione quei lavori precari e limitati a brevi periodi (non sarebbe sufficiente, ad esempio, il lavoro occasionale o stagionale svolto da uno studente per mantenersi agli studi).
Ma la vita del genitore non è comunque facile: infatti, poiché il mantenimento è disposto dal Giudice nella sentenza di divorzio, il genitore non potrà semplicemente smettere di versare l’assegno ma dovrà attivare un giudizio in tribunale per chiedere la revisione delle condizioni del mantenimento del figlio ed ottenere la formale autorizzazione dal Giudice.
avv. Marta Cipriani