In una procedura di project financing la verifica del possesso dei requisiti del proponente, anche ai fini dell’attribuzione della qualifica di promotore, deve essere espletata prima dell’approvazione della proposta.
È quanto si legge nella delibera ANAC n. 295 del 13 aprile 2021, pronunciata nell’ambito di un procedimento di vigilanza avente ad oggetto la procedura di finanza di progetto ex art. 183, comma 15 e seguenti del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione dei lavori di miglioramento dell’efficienza energetica e della sicurezza di impianti comunali di pubblica illuminazione, nonché del relativo servizio di gestione comprensivo di manutenzione integrata e fornitura di energia elettrica.
Ricostruendo il quadro normativo, l’Autorità richiama il comma 15 dell’art. 183 secondo cui “La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17”, il quale a sua volta specifica che possono presentare le proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.
Secondo l’art. 183, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, “Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80”. L’ANAC ne ricava che i proponenti nella procedura di project financing debbano possedere i requisiti previsti per il concessionario dall’art. 95 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del precedente Codice dei contratti pubblici, ancora parzialmente in vigore in forza del richiamo di cui all’art. 216, comma 14 del d.lgs. 50/2016), anche associando o consorziando altri soggetti.
In particolare, l’art. 95 del Regolamento rinvia ai requisiti di qualificazione per eseguire i lavori previsti dall’art. 40 del Codice (precedente) e dall’art. 79, comma 7, dello stesso d.P.R. n. 207/2010, oltre al possesso degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi elencati all’art. 95, comma 1, lett. a), b), c) e d).
L’art. 96 del d.P.R. n. 207 del 2010 individua invece i requisiti che devono essere posseduti dai proponenti che non rientrano tra i soggetti elencati negli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), del Codice (precedente) ovvero “i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività”.
L’Autorità precisa che il possesso dei requisiti deve essere autodichiarato dal proponente in sede di formulazione della proposta e permanere fino alla stipulazione del contratto senza soluzione di continuità. Di conseguenza, la mancanza ab origine dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura non può essere superata dalla successiva costituzione della società di progetto dopo l’aggiudicazione eventualmente con i soggetti dotati dei requisiti richiesti (cfr. delibera ANAC n. 831/19 del 18.9.2019, TAR Lazio, Sez. I 18 settembre 2020, n. 9615).
La verifica del possesso dei requisiti del proponente, anche ai fini dell’attribuzione della qualifica di promotore, non può non essere espletata – secondo ANAC – prima dell’approvazione della proposta. Ciò a garanzia dello stesso proponente/promotore nonché della successiva procedura di gara alla quale sarà invitato il proponente il quale potrà esercitare il diritto di prelazione.
L’ANAC chiarisce infine che la valutazione della sussistenza dei requisiti del promotore dovrà essere effettuata in concreto sulla scorta dell’oggetto del progetto proposto, delle sue specifiche, dell’annesso piano economico-finanziario allegato alla proposta presentata.
avv. Paola Balzarini