La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con l’ordinanza n.31652 del 14 novembre 2023 ha fissato i criteri per la quantificazione del risarcimento del danno da abusivo utilizzo del contratto a termine ed in particolare ha affermato che: “Il giudice del merito ha potere discrezionale nella quantificazione dell’indennità, che non può essere inferiore a 2,5 e superiore a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, da corrispondere al lavoratore che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, a causa di abuso del ricorso, da parte di una pubblica amministrazione, al contratto di lavoro a tempo determinato. Nell’esercizio della sua discrezionalità, il giudice del merito deve attenersi ai criteri indicati nell’art. 8 L. 15 luglio 1966, n. 604, ossia al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento ed alle condizioni delle parti, che possono indurlo, a seconda dei casi, ad un adeguamento al rialzo o in riduzione dell’indennità onnicomprensiva da liquidare al lavoratore”.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte un lavoratore ebbe a stipulare in successione cinque contratti di lavoro a termine con l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, per assumere la qualifica di operatore tecnico cuoco, inquadrato nel livello B. Scaduto l’ultimo contratto, il dipendente si rivolse al Tribunale di Genova chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del ricorso al lavoro precario, la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato e il risarcimento del danno.
Il Tribunale, negata la conversione del rapporto di lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato, accolse la domanda di condanna al risarcimento del danno, liquidato nella misura di dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale, applicando l’art. 18, commi 4 e 5, della L. n. 300/1970.
La sentenza del Tribunale venne confermata dalla Corte d’Appello di Genova.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 5072/2016, cassarono invece la sentenza della Corte territoriale, affermando e dettando al giudice del rinvio il seguente principio di diritto: “Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, L. 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto avuto riguardo ai criteri indicati nell’art.8 L. 15 luglio 1966 n. 604”.
Riassunto il processo da parte dell’Ospedale Policlinico San Martino, la Corte d’Appello di Genova rideterminò il risarcimento dovuto al ricorrente, riducendolo a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli accessori.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione conclusosi con l’emissione dell’ordinanza in esame.
avv. Stefania Massarenti