L’art. 91, comma 1, del cd. Decreto “Cura Italia” convertito in legge recita testualmente: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto (i.e. D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 13 del 5 marzo 2020) è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti”.
La disposizione, prendendo atto del drammatico impatto che la situazione di emergenza da COVID-19 e le relative misure di contenimento della diffusione del virus stanno avendo sulla condizione economica generale, prevede l’esonero da responsabilità contrattuale e dai conseguenti obblighi risarcitori in capo ai soggetti che dimostrino di essere incorsi in inadempimento/inesatto adempimento delle proprie prestazioni a seguito delle disposizioni restrittive contenute nei provvedimenti emergenziali volti a contrastare l’espandersi dell’epidemia.
Le misure di contenimento imposte dal Governo con i recenti DPCM ed adottate delle parti contrattuali, assurgono quindi, per espressa previsione di legge, a causa per affievolire o escludere la responsabilità del debitore per ritardata o mancata esecuzione delle obbligazioni su di lui gravanti.
Va precisato che tale esonero di responsabilità non è automatico, ma deve essere valutato nella fattispecie concreta dall’Autorità Giudiziaria. Pertanto, laddove il debitore adduca che l’inadempimento sia causato dall’adeguamento alle disposizioni restrittive imposte dai decreti emergenziali, non sarà sufficiente, perché sia ritenuto esente da responsabilità, accertare che egli sia destinatario delle misure di contenimento, ma sarà necessario che questi provi che, per effetto delle stesse e nonostante l’impiego dell’ordinaria diligenza, la prestazione sia divenuta, almeno temporaneamente, impossibile.
La disposizione in oggetto, dunque, non esclude “a prescindere” la responsabilità del debitore, ma impone che l’Autorità Giudiziaria tenga conto della situazione straordinaria determinata dalla necessitata adozione delle misure di contenimento al fine di valutare se tale circostanza sia idonea o meno a determinare l’esonero dalle conseguenze dell’inadempimento.
Per quanto non possa costituire una “scappatoia” – posto che, comunque, anche nella situazione di eccezionalità rimangono fermi, nei rapporti contrattuali, il principio di buona fede e la regola generale per cui pacta sunt servanda – la previsione suddetta offre al debitore un ulteriore strumento di tutela che va ad affiancarsi a quelli già contemplati dall’ordinamento per le ipotesi in cui la prestazione sia divenuta in tutto o in parte ineseguibile per causa a lui non imputabile.
avv. Francesca Marra