Costituisce principio consolidato in tema di addebito di responsabilità ex art. 2932 c.c. che all’amministratore di una società non possa essere imputato il fatto di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale (c.d. Business Jugment Rule) e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società.
Conseguenza di ciò è che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, ma solo la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini del rischio connessi all’operazione da intraprendere, e quindi, l’eventuale omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.
È insegnamento giurisprudenziale pacifico (affermato già con la sentenza Cass. Civ. n. 1045/2007) che, laddove i comportamenti dell’amministratore che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo Statuto ma si concretizzino in violazioni del dovere di diligenza, consistente nell’adottare tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali loro affidati, chi agisce per farne accertare la responsabilità deve prova non solo dell’atto compiuto dall’amministratore ma anche di quegli “elementi di contesto” dai quali è possibile dedurre l’inosservanza – nella particolare contingenza – del dovere di diligenza che a lui fa capo.
In tale quadro si inserisce, fornendo un ‘interessante precisazione in punto di ripartizione dell’onere della prova, la recente sentenza del Supremo Collegio n. 25056/2020 che precisa che l’onere di dare prova della condotta dell’amministratore e degli “elementi di contesto” – costituendo fatto costitutivo dedotto in lite – spetta all’attore ma che, una volta raggiunta tale prova, è a carico dell’amministratore convenuto in giudizio allegare e dimostrare ulteriori fatti – consistenti in cautele, informazioni e verifiche – che sono idonei ad escludere o attenuare la sua responsabilità.
Come infatti ha rilevato la Corte, l’amministratore, in caso contrario, sarebbe totalmente dispensato dell’onere di provare la non imputabilità del fatto dannosa in deroga a quanto prescritto dall’art. 1218 c.c. e parte attrice, a fronte del conclamato inadempimento del debitore, sarebbe tenuta a dare positiva dimostrazione di tutte le circostanze che in via ipotetica ed astratta si rivelino idonee a comprovare ulteriori profili di negligenza del soggetto obbligato.
avv. Francesca Marra