Con decreto 26 ottobre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato sancito l’avvio, a partire dal 23 novembre ultimo scorso, del Registro Nazionale Unico del Terzo Settore (RUNTS), tappa fondamentale nell’attuazione della riforma del Terzo Settore.
Il provvedimento ha determinato il definitivo via libera alla fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti, alla data del 22 novembre 2021, nei registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) verso il nuovo Registro nazionale. Al trasferimento, che si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2022, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statali e regionali.
Possono, inoltre, iscriversi al RUNTS (con decorrenza del 24 novembre u.s.) le associazioni e le fondazioni che ad oggi non risultano iscritte ad alcun registro di settore (quindi che non siano in possesso delle qualifiche di Odv, Aps, Onlus); analogo discorso vale per gli enti di nuova costituzione, per i quali non è previsto alcun requisito temporale minimo per presentare la domanda di iscrizione.
Il decreto nulla dispone per le ONLUS e ciò in quanto il “destino” della normativa Onlus dipende direttamente dall’entrata in vigore della nuova parte fiscale (titolo X) del codice del Terzo settore: solamente a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione europea del nuovo regime fiscale il decreto legislativo 460/1997 (“Disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”) sarà, infatti, effettivamente abrogato il relativo registro e soppressa l’anagrafe unica delle Onlus.
L’iscrizione al RUNTS non è obbligatoria. Un ente può decidere se iscriversi o meno. In tale ultimo caso potrà continuare come associazione o fondazione disciplinata dal Codice civile ordinario o dalle altre leggi speciali ma perderà, come prima conseguenza, la propria qualifica fiscale e ogni semplificazione fiscale e tributaria ad essa connessa.
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi che derivano dall’iscrizione RUNTS?
Sotto il primo profilo, l’iscrizione è elemento costitutivo per ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) nonché la speciale qualifica connessa alla Sezione di Rifermento del Registro. Dunque, solo gli enti registrati nel RUNTS possono acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore, o conservarla se già la avevano secondo la pregressa legislazione, e, quindi, sono gli unici autorizzati a qualificarsi come ETS e ad essere trattati come tali. Si ricordi al proposito che chi si qualifica come ETS senza esserlo è passibile di sanzioni espressamente previste dal Codice del Terzo Settore.
L’iscrizione al RUNTS premette, inoltre, di acquisire la personalità giuridica, con la primaria conseguenza che delle obbligazioni assunte dall’Ente risponde solo quest’ultimo con il suo patrimonio e non già anche chi ha sottoscritto l’atto che è fonte dell’obbligazione ed in particolare l’amministratore rappresentante legale. Condizione è che l’iscrizione avvenga tramite notaio, che effettuerà un controllo sulla legalità del contenuto di atto costitutivo e statuto nonché sulla consistenza del patrimonio minimo dell’ente, fissato dalla Legge (art. 22 Cod. terzo Settore) in euro 15.000 per le associazioni ed in euro 30.000 per le Fondazioni.
Altra caratteristica dell’iscrizione al RUNTS è la premialità: solo gli enti iscritti avranno accesso ad una serie specifici benefici previsti dalla riforma.
Di sicuro rilevo sono le agevolazioni fiscali collegate al nuovo regime, descritte analiticamente negli articoli 82 e 83, D.lgs. 117/2017 e che si possono così di seguito sinteticamente schematizzare:
- possibilità di ricevere erogazioni liberali che danno diritto a detrazioni o deduzioni fiscali per i donatori;
- esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo gratuito ricevuti;
- applicazione dell’imposta di registro in misura fissa sugli atti costitutivi e le modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione;
- applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli acquisti a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento;
- esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte sulle concessioni governative;
- agevolazioni in materia di tributi locali come Imu e tributi diversi e Irap.
Oltre alle agevolazioni di natura strettamente fiscale ce ne sono altre, come la possibilità di accedere al contributo del 5 per mille o altre opportunità, analiticamente disciplinate dal Cod. Terzo Settore, tra cui si ricorda la possibilità di
- accedere al fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli Enti del Terzo settore (articolo 72, D.Lgs. 117/2017);
- accedere al c.d. social bonus (articolo 81, D.Lgs. 117/2017);
- accedere ai nuovi meccanismi di finanza sociale configurabili come “titoli di solidarietà” (articolo 77, D.Lgs. 117/2017) o di “social lending” (articolo 78, D.Lgs. 117/2017);
- fruire delle agevolazioni previste per l’assegnazione in favore degli ETS di immobili pubblici inutilizzati, per fini istituzionali (articolo 71, D.Lgs. 117/2017).
Accanto alle agevolazioni previste indistintamente a favore di tutti gli ETS, vi sono misure applicabili ai soli enti qualificabili come non commerciali, ossia quelli i cui ricavi non superino di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo di imposta e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi. Si ricorda, ad esempio, la possibilità di aderire ad un regime forfettario di tassazione e l’esclusione dal reddito imponibile di fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente e dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche.
Ai benefici di carattere fiscale si aggiungono quelli connessi a modalità di rapporto agevolato con gli Enti Pubblici, posto che l’art. 55 del Cod. Terzo Settore pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e nell’organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale definiti dall’art. 5 del medesimo Cod. Terzo Settore.
Ai vantaggi sopra elencati si contrappone lo svantaggio di una gestione più onerosa e più “controllata” dell’Ente.
Da un lato, infatti, vanno messi in conto i costi connessi:
- all’adeguamento dello statuto alle norme del codice del Terzo Settore o a quelle dell’Impresa Sociale o, in caso di nuova costituzione, alla redazione dell’atto costitutivo e statuto con la forma di scrittura privata registrata (per Associazioni) o dell’atto pubblico (per Fondazioni).
- alla redazione e deposito del bilancio annuale su modello obbligatorio per l’iscrizione e da depositare presso il Registro Unico;
Dall’altro, va tenuto presente che la normativa prevede il diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali ed impone la nomina, al superamento di alcuni limiti, di un organo di controllo (monocratico o collegiale) e del revisore legale dei conti (art. 30 e 31 Cod. Terzo Settore).
Risulta infine aggravata la responsabilità degli amministratori, posto non è più richiesta la generica “diligenza del buon padre di famiglia”, ma, ai sensi dell’art. 28 del Cod. Terzo Settore, che rinvia all’art. 2392 del Codice civile: gli amministratori degli ETS devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.
avv. Francesca Marra