Sui nn. 67/2021 e 68/2021 della Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) sono stati pubblicati i decreti legislativi attuativi della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”.
In questa breve disamina, preme dare conto della nuova cornice procedurale offerta dal Legislatore agli operatori del settore al fine di favorire l’ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi nonché tutti gli interventi comunque necessari per riqualificare le infrastrutture sportive non più adeguate alle loro esigenze funzionali.
Il riferimento è all’art. 4 del D.Lgs. n. 38/2021, rubricato “Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione”, che prevede un’unica procedura accelerata e semplificata per l’approvazione di tutte le iniziative private volte, per l’appunto, alla costruzione o alla riqualificazione di impianti e infrastrutture sportive.
I diciotto commi dell’articolo racchiudono una disciplina organica e tendenzialmente autosufficiente, costituente una sorta di sottosistema normativo nel quale la certezza dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo gioca un ruolo determinante, ancor più che nella regolamentazione generale dell’attività della P.A., già fortemente indirizzata in tal senso, da ultimo tramite il cd. “Decreto Semplificazione” (D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020).
Tale essendo il paradigma ispiratore della riforma legislativa, l’iter autorizzatorio degli interventi in parola si articola essenzialmente in due fasi:
a) la prima prende avvio con la presentazione – a cura del privato interessato – del documento di fattibilità delle alternative progettuali, a valere quale progetto di fattibilità tecnica ed economica, e si conclude entro 60 giorni con la eventuale dichiarazione di pubblico interesse da parte del Comune o altro ente competente, all’esito di una conferenza di servizi preliminare da convocarsi entro 7 giorni dalla presentazione del documento, pena l’attivazione di un meccanismo sostitutivo dell’organo inadempiente (comma 4);
b) la seconda consiste invece nell’esame del progetto definitivo, corredato di una bozza di convenzione con l’Amministrazione e di un PEF asseverato,nell’ambito di una conferenza di servizi decisoria da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona, che deve essere obbligatoriamente convocata entro 15 giorni dalla presentazione del progetto e deve pronunciarsi definitivamente entro 60 o 90 giorni da tale data, a seconda che il progetto comporti o meno atti di competenza regionale (comma 7).
La determinazione favorevole della conferenza di servizi sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera, nonché, previa acquisizione dell’assenso del rappresentante comunale a ciò delegato, variante allo strumento urbanistico (commi 7-8). Inoltre, ogni altro atto di assenso che non sia ricompreso nel verbale di approvazione del progetto è sostituito da una segnalazione certificata dell’interessato (comma 9).
In caso di superamento dei termini sopra indicati, si prevede che il proponente possa fare istanza di intervento sostitutivo al Presidente del Consiglio o all’Autorità delegata in materia di sport, che entro 15 giorni assegnano un termine massimo di 30 giorni all’ente pubblico inadempiente, decorso il quale viene nominato un commissario ad acta con il compito di provvedere entro ulteriori 30 giorni (comma 10).
Laddove l’intervento in progetto insista su aree o impianti di proprietà pubblica, alle due fasi sopra enucleate si aggiunge l’affidamento mediante gara, alla quale è invitato anche il soggetto proponente, che può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall’aggiudicazione (comma 11).
Le stesse misure di semplificazione e incentivazione sopra sintetizzate si applicano pure nel caso in cui la proposta di ammodernamento e riqualificazione provenga dalla sola associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto. Anzi, in tale ipotesi il documento di fattibilità può addirittura prevedere la cessione, anche a titolo gratuito a fronte dell’intervento proposto, del diritto di superficie o del diritto di usufrutto sull’impianto sportivo o sulle altre aree contigue di proprietà pubblica per una durata fino a 99 anni o il trasferimento degli stessi alla società o all’associazione sportiva, ovvero la ridefinizione dei termini contrattuali in essere, con l’ulteriore agevolazione che le società e le associazioni proponenti possono procedere all’affidamento dei relativi lavori senza applicare il codice degli appalti, tranne nei casi tassativamente previsti dal diritto europeo per le sole opere di urbanizzazione (comma 12).
Analoga ratio di tutela degli attuali gestori pare aver ispirato il coevo D.Lgs. n. 40/2021 sulla sicurezza delle discipline sportive invernali, e in particolare l’art. 41 rubricato “Rinegoziazione concessioni”, ove si prevede che i maggiori costi derivanti dall’adeguamento dei comprensori sciistici ai nuovi standard di sicurezza ivi stabiliti possano essere compensati attraverso un riequilibrio delle condizioni economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (prevista per il 3 aprile 2021), i soggetti affidatari di impianti sciistici potranno infatti sottoporre all’ente affidante apposita domanda di revisione dei vigenti contratti concessori o di partenariato pubblico-privato comunque denominati, onde conseguire: a) il graduale recupero dei maggiori costi derivanti dall’applicazione del suddetto decreto; b) l’integrale ammortamento degli investimenti effettuati o di quelli programmati; c) il rimborso dell’indebitamento contratto, come eventualmente rimodulato per effetto di eventuali moratorie o agevolazioni concesse da parte degli istituti finanziatori (comma 1).
In caso di mancato accordo, entrambe le parti avranno facoltà di recedere dal contratto, ma il gestore uscente avrà comunque diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nell’ipotesi in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto (comma 2).
In definitiva, la comune linea direttrice delle disposizioni sopra riportate pare quindi essere quella di fornire una prospettiva di sviluppo di medio/lungo termine agli operatori dello sport, già duramente colpiti dalla crisi pandemica in corso, perseguendo al contempo l’obiettivo della riqualificazione delle infrastrutture sportive e dell’adeguamento degli impianti nell’ottica di migliorare gli standard qualitativi e di sicurezza dei servizi offerti all’utenza.
avv. Paola Balzarini | avv. Nicolò F. Boscarini