L’art. 2303 c.c. prevede che nella società in nome collettivo “non può farsi luogo alla ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti”. Di conseguenza, una “ripartizione” di somme tra soci può avvenire, nel corso dello svolgimento di questo tipo di società, solo allorché si tratti di “utili” e sempre nel rispetto della condizione che si abbia sicura contezza dell’effettivo conseguimento degli stessi.
Coerentemente la Suprema Corte ha ritenuto che il calcolo degli utili ripartibili tra i soci ai sensi dell’art. 2303 c.c. “non può essere operato che sul patrimonio effettivo della società e dunque ripianando anzitutto integralmente la perdita subita nell’esercizio precedente e riportata a nuovo nell’esercizio successivo” (cfr. Cass. n.23/2017). Ed infatti, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell’art.2262 c.c. all’approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e che certifica la presenza o meno di utili.
È quindi da escludersi che la S.n.c. possa liberamente distribuire, durante la sua vita, somme o altre utilità sociali (diverse dagli utili) ai soci, seppure questi vi consentano unanimemente. Da ciò deriva, come ha recentemente affermato la Corte di Cassazione che “il prelievo di somme dalle casse sociali da parte dei soci, che non trovino la loro esatta giustificazione in utili effettivamente conseguiti dalla società, comporta senz’altro il sorgere del diritto della società di ripetere le somme che sono state concretamente distribuite, nei confronti di ciascun socio che le abbia fatte proprie” (così Cass. Ord. n. 6028/2021).
La questione si pone anche con riguardo al prelievo in acconto sugli utili, che nella S.n.c. è possibile qualora nello statuto sociale sia inserita– con l’unanime volontà dei soci – una specifica clausola che lo permette, in deroga a quanto disposto dall’art. 2262 c.c. (cfr. Cass. n. 10786/2003). Anche in tale ipotesi, infatti, è necessario che le somme erogate in acconto trovino poi copertura nell’utile effettivamente prodotto a fine esercizio.
In conclusione, dunque, il prelevamento di somme dalle casse sociali della S.n.c da parte dei soci, quando non vi sia un’esatta giustificazione in utili effettivamente conseguiti, espone gli stessi al rischio di vedersi richiesta la restituzione di dette somme da parte della Società e sentirsi contestata la distrazione illecita di attività sociali, rischio particolarmente elevato nel caso di derive concorsuali in cui la Società fosse coinvolta.
avv. Francesca Marra