Il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, ha reso un’interessante pronuncia (sentenza n. 12047/ 2018 pubblicata il 29.11.2018) in tema di competenza territoriale per il caso in cui parte del giudizio sia il fidejussore estraneo all’attività imprenditoriale. La causa era stata introdotta da due soggetti per opporsi a decreto ingiuntivo che era stato loro notificato in qualità di fidejussori della società debitrice. Preliminarmente gli opponenti, qualificandosi quali consumatori, avevano eccepito l’incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente, in base all’art. 66 bis del Codice del Consumo, il Tribunale del luogo di loro residenza.
Il Giudicante ha affermato di aderire al principio espresso dalla Corte di Giustizia, secondo il quale “la nozione di consumatore , ai sensi dell’art. 2), lettera b. della direttiva 93/13 , ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C110/14, EU.C..”015.538, punti 21). Essa deve essere valutata alla luce del criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell’ambito delle attività estranee all’esercizio della professione. Nel caso di persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano tale società, quale l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile nel suo capitale sociale o se abbia agito per scopi di natura privata ”. Tale orientamento, fondato sull’esame della posizione del fidejussore in relazione alle obbligazioni assunte come soggetto autonomo e distinto rispetto al debitore principale, è stato infatti dal Giudice ritenuto preferibile – perché maggiormente aderente alle finalità proprie della tutela consumeristica – rispetto all’orientamento secondo il quale la qualifica professionale del soggetto garantito si rifletterebbe automaticamente anche sulla posizione di fidejussore, nonostante questi agisca per scopi estranei all’attività imprenditoriale.
In applicazione del predetto principio, l’eccezione è stata accolta, non avendo, nella specie, il creditore opposto, a fronte della contestazione avversaria, fornito alcuna prova di un collegamento funzionale fra gli opponenti e la società debitrice nei termini sopra indicati.
Il Tribunale ha quindi dichiarato la propria incompetenza a favore del foro del consumatore, dichiarando nulla ex art. 33 del Codice del Consumo la deroga convenzionale alla competenza territoriale prevista nelle fidejussioni azionate.
avv. Francesca Marra