Divenuto “efficace”, dal 1° luglio scorso, il nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), con contestuale abrogazione del codice precedente (D. Lgs. n. 50/2016), si è posta la questione di quale regime applicare alle procedure di affidamento di interventi ricadenti nel PNRR/PNC, essendo queste ultime già oggetto di una normativa speciale (cfr. in particolare il D.L. n. 77/2021 e il D.L. n. 13/2023), volta a favorirne la più celere realizzazione.
La questione, in realtà, era ben presente al Legislatore, che all’art. 225, comma 8 del nuovo codice ha stabilito l’applicabilità, “anche dopo il 1° luglio 2023”, del suddetto regime speciale di cui beneficiano gli interventi finanziati con risorse previste dal PNRR e dal PNC (o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali UE).
Tuttavia, nelle parti in cui tale normativa speciale rinvia, o deroga, alle norme del vecchio codice, tali rinvii e deroghe devono tuttora ritenersi operanti, nonostante l’intervenuta abrogazione del vecchio codice?
Risposta positiva al quesito è stata fornita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Circolare del 12 luglio scorso, che ha fatto leva sulla specialità della suddetta disciplina e della relativa ratio acceleratoria.
Nella Circolare il Ministero ha affrontato un altro – connesso – tema, ossia se i Comuni non capoluogo di provincia, per affidare tali interventi, possono continuare a ricorrere al sistema di aggregazione delle stazioni appaltanti previsto dalla normativa speciale in questione, “sfuggendo” così al nuovo sistema di qualificazione introdotto dal nuovo codice ed efficace dal 1° luglio scorso.
Anche a tale quesito la Circolare ha dato risposta positiva, sempre in virtù della specialità della disciplina, precisando che la deroga al nuovo sistema di qualificazione sarà possibile, però, fino al 31 dicembre 2023.
Ciò ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D. L. n. 13/2023, che, nel prorogare fino a tale data l’efficacia di una serie di norme speciali relative alle procedure di affidamento di interventi del PNRR/PNC, vi ha ricompreso anche l’art. 1, comma 1, del D. L. n. 32/2019, come modificato dall’art. 52 del D.L. n. 77/2021.
Ebbene, in base al richiamato art. 52 (che era stato adottato “nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti”), i Comuni non capoluogo di provincia hanno l’obbligo di ricorrere, per le procedure afferenti alle opere PNRR/PNC di importo almeno pari a 150 mila euro per i lavori e a 139 mila euro per servizi e forniture (ossia al di sopra delle soglie per l’affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020), alternativamente:
- ad una delle strutture sovracomunali elencate dall’art. 37, comma 4, del vecchio codice;
- ad Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane, Comuni capoluogo di provincia;
- a stazioni appaltanti qualificate di diritto (ex art. 38, commi 1 e 1-bis del vecchio codice);
- a società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi.
Pertanto, fino al 31 dicembre prossimo, per l’affidamento di contratti ricadenti nel PNRR e assimilati, i Comuni non capoluogo potranno ricorrere ad una delle predette modalità “aggregate” di acquisizione, senza quindi doversi qualificare in base al D. Lgs. n. 36/2023.
Nella Circolare il Ministero ha invitato, comunque, tutte le stazioni appaltanti non ancora qualificate ad attivarsi tempestivamente per conseguire, “a regime”, i requisiti di qualificazione imposti dal nuovo codice.
A ben vedere, residua tuttavia un dubbio: quale regime si applica ai Comuni non capoluogo che abbiano già provveduto a qualificarsi (o che si qualifichino prima dell’indizione della procedura di affidamento, comunque prima del 31 dicembre prossimo)?
Sembra ragionevole ritenere che, in quanto già qualificati, venga meno, per essi, l’obbligo di aggregarsi ai sensi del citato art. 52 (essendo quella norma emanata “nelle more” del sistema di qualificazione).
Tuttavia, alcuni passaggi della Circolare – ove si fa riferimento alla “indubbia volontà” del Legislatore di “cristallizzare il peculiare sistema di aggregazione delle stazioni appaltanti” di cui al “regime speciale” dell’art. 52, “anche al fine di favorire certezza del diritto e prassi consolidate” – potrebbero dare adito anche ad una conclusione diversa.
D’altronde, la stessa Circolare richiama un precedente Comunicato del Ministero del 17 dicembre 2021, secondo cui l’esenzione dall’obbligo di aggregazione, per le stazioni appaltanti già qualificate (e dunque l’autonoma esperibilità, da parte loro, della procedura di affidamento) vale solo per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, per servizi e forniture, ed inferiore a 1 milione di euro per i lavori di manutenzione ordinaria: ciò ai sensi dell’art. 37, comma 2, del vecchio codice, fatto salvo dal successivo comma 4 (richiamato dall’art. 52 citato).
Alla luce di tale catena di richiami e del silenzio, sul punto, da parte della Circolare, non è escluso che possa ritenersi tuttora dovuto, fino al 31 dicembre prossimo, l’obbligo di aggregazione da parte dei Comuni non capoluogo anche se già qualificati, per gli affidamenti ricadenti nel PNRR/PNC e di importo superiore alle predette soglie previste dall’art. 37, comma 2, del vecchio codice.
avv. Matteo Parini