Negli appalti “a corpo” – diversamente da quelli “a misura” – rileva solo l’importo complessivo offerto, che copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali.
Sulla base di tale constatazione, il Tar Campania – Napoli (Sez. I), con sentenza n. 6402 del 21.11.2024, ha ritenuto nulla, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, la clausola di un Disciplinare di gara che, in una gara per l’affidamento di un appalto “a corpo”, imponeva ai concorrenti, a pena di esclusione, di allegare all’offerta economica il computo metrico estimativo delle migliorie proposte e le relative analisi prezzi.
Secondo il Tar, tale clausola contrasta con “il principio consolidato secondo cui negli appalti con prezzo a corpo il prezzo contrattuale è unicamente quello che coincide con l’offerta economica, da cui sono estranei sia i computi metrici estimativi, sia le analisi dei prezzi” (sul punto i Giudici partenopei hanno richiamato, oltre a un precedente della stessa Sezione, Cons. Stato, Sez. V, 22.01.2024, n. 682, e le delibere di ANAC n. 587 e n. 723 del 2020).
L’Amministrazione appaltante e la società controinteressata avevano tentato di “salvare” la clausola del Disciplinare facendo leva sull’art. 31 dell’Allegato I.7 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), secondo cui anche negli appalti a corpo è richiesta l’elaborazione di un distinto documento, recante l’analisi dei prezzi che conducono alla formazione del prezzo complessivo.
Tuttavia, secondo il Tar, l’art. 31 citato non prevede “alcuna disciplina innovativa rispetto al principio consolidato secondo cui negli appalti a corpo le analisi dei prezzi non rientrano nel contenuto essenziale dell’offerta”, in quanto “tale norma non regola le modalità di presentazione delle offerte, ma riguarda la diversa fase della progettazione; (…) come fatto palese dall’oggetto di tale Allegato I.7, che fa riferimento ai «Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo»”.
Pertanto, il Tar ha ritenuto che, anche nel vigore del nuovo Codice, non può essere imposta al concorrente l’allegazione di computi metrici estimativi e delle relative analisi prezzi, pena la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione; principio che il nuovo Codice, all’art. 10, ha significativamente elevato a principio generale della materia.
avv. Matteo Parini